Terapia ABA e LEA esclusi dalle 25 ore settimanali per discrezionalità tecnica (TAR Campania n. 5092 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il trattamento ABA rientra tra i livelli essenziali di assistenza ai sensi dell’art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017, ma le raccomandazioni delle Linee Guida n. 21 dell’ISS non hanno valore vincolante e non attribuiscono un diritto soggettivo a un numero fisso di ore settimanali. L’intensità del progetto riabilitativo costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell’azienda sanitaria e va determinata caso per caso, in funzione del quadro clinico, dell’età, della risposta al trattamento e dell’integrazione con gli interventi scolastici, educativi e sociali. Il sindacato del giudice amministrativo resta di legittimità: è escluso il controllo sostitutivo di merito, salvo che la valutazione risulti illogica, arbitraria o affetta da travisamento dei fatti. La riduzione delle ore rispetto al passato è legittima se sorretta da motivazione individualizzata sulle mutate condizioni clinico-assistenziali.

Il Fatto

I genitori di un minore affetto da disturbo dello spettro autistico, diagnosticato sin dal 2016 e inquadrato al livello 3 del DSM-V, impugnavano davanti al TAR Campania il Progetto Riabilitativo Individualizzato adottato dall’ASL di Benevento il 9 gennaio 2023. Il piano riduceva da 15 a 10 le ore settimanali di terapia ABA, includendovi due ore di supervisione ogni due mesi, e giustificava la scelta con l’età del minore, superiore ai nove anni.

I ricorrenti chiedevano l’accertamento del diritto a 25 ore settimanali di trattamento e a 3 ore mensili di supervisione specialistica fino alla maggiore età. Con successivi motivi aggiunti impugnavano i piani del 24 marzo 2023, del 2 ottobre 2023 e del 15 gennaio 2025, oltre alla DGRC n. 131/2021 e alla delibera ASL n. 178/2020, che fissavano soglie orarie per fasce di età. Il Collegio disponeva verificazione sul minore.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Tribunale perimetra l’oggetto del giudizio. L’ultimo PRI, del 15 gennaio 2025, ha sostituito i piani precedenti, ormai esauriti, ed è autonomamente lesivo: ricorso introduttivo e primi due gravami aggiuntivi sono pertanto improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per effetto dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., come confermato da Cass. Sez. Un. n. 1781/2022.

Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo. Il d.P.C.M. 12 gennaio 2017, agli artt. 25 e 60, ricomprende l’assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi del neurosviluppo e il trattamento ABA tra i LEA, come chiarito da Corte cost. n. 5 del 2018 e da Cons. Stato n. 8708 del 2023. La DGRC n. 42 del 31 gennaio 2024 ha però reso orientativo e derogabile il monte ore del PDTA, eliminando il tetto vincolante e affidando al Nucleo operativo territoriale la determinazione caso-specifica con obbligo di motivazione in caso di scostamento.

Da qui il principio centrale: non esiste un obbligo normativo di erogare un numero minimo fisso di ore di ABA, nemmeno nei casi più gravi. Le Linee Guida n. 21 costituiscono un parametro tecnico-scientifico utile ma non vincolante, secondo Cons. Stato n. 5875/2022. La loro stessa impostazione riconosce maggiore efficacia ai trattamenti intensivi nella fascia 2-5 anni e non indica un’intensità ottimale per l’età superiore.

La verificazione ha confermato la valutazione dell’ASL e l’adeguatezza del piano: il minore è dodicenne, il trattamento va integrato con le 18 ore di sostegno scolastico e con gli altri interventi educativi e sociali, e un monte ore di 25 avrebbe saturato l’agenda del minore, azzerando gli spazi ricreativi e relazionali tutelati dall’art. 31 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia. Il percorso diagnostico risultava peraltro interrotto per la mancata collaborazione dei familiari.

Il Tribunale ribadisce i limiti del proprio sindacato: la valutazione tecnica è censurabile solo per illogicità manifesta, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, non per sostituire l’opinione del perito di parte a quella dell’amministrazione. La riduzione da 15 a 10 ore trova giustificazione nelle mutate condizioni clinico-assistenziali e nel bilanciamento con i diritti relazionali ed educativi. Il gravame aggiuntivo è quindi respinto, con compensazione integrale delle spese e oneri di verificazione a carico di ASL e ricorrenti in parti eguali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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