Sostegno scolastico integrale e cessazione della materia per effetto del decreto monocratico (TAR Campania n. 4996 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto dell’alunno in condizione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, all’insegnante di sostegno deve essere garantito nella misura occorrente a realizzare l’integrazione scolastica e può giungere sino alla copertura integrale del tempo scuola, senza che possano essere opposte esigenze organizzative o di contenimento della spesa. Il PEI che assegni ore di sostegno in misura inferiore all’effettivo fabbisogno è lesivo e va rideterminato. Ove l’Amministrazione, anche in esecuzione di un decreto monocratico, abbia di fatto assicurato il supporto per l’intero orario e la verifica finale del PEI certifichi la necessità del fabbisogno integrale anche per l’anno successivo, l’interesse sostanziale è soddisfatto e va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Il Fatto

Il ricorrente, nella qualità di genitore di un minore affetto da disturbo del neurosviluppo e riconosciuto portatore di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, ha impugnato il PEI adottato il 12.11.2024 per l’anno scolastico 2024/2025 dall’Istituto Comprensivo frequentato dal figlio. Il Piano assegnava 25 ore settimanali di insegnamento di sostegno su un orario di frequenza dichiarato di 40 ore.

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto all’insegnante specializzato per l’intero orario e la condanna dell’Amministrazione all’assegnazione delle 40 ore settimanali. Con decreto monocratico n. 2578 del 6 dicembre 2024 l’istanza cautelare è stata accolta, con ordine all’Amministrazione di rideterminarsi secondo l’effettivo fabbisogno. Alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2025 è poi seguita l’ordinanza n. 55 del 10 gennaio 2025 di rigetto, sul rilievo che il minore frequentava solo 20 ore settimanali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la vicenda processuale e rileva che il dato delle 20 ore era frutto di un errore materiale del PEI: la quantificazione riportava erroneamente la situazione del precedente anno scolastico. La circostanza è stata riconosciuta dalla stessa parte ricorrente nell’istanza di fissazione dell’udienza dell’11 marzo 2025, nella quale ha dato atto che il Piano era stato corretto e che, per effetto del decreto monocratico, era stata garantita la copertura delle 40 ore.

Il Tribunale richiama il principio consolidato della Sezione e della giurisprudenza amministrativa, già espresso nel decreto presidenziale: il sostegno all’alunno in condizione di disabilità grave deve essere assicurato nella misura occorrente a permettere la realizzazione del diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, e può giungere sino alla copertura integrale del tempo scuola, senza che rilevino esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica. Su questa base, la rideterminazione imposta in sede cautelare era doverosa.

La documentazione prodotta il 24 giugno 2025 ha consentito di verificare l’esito della vicenda. La verifica intermedia del 7 gennaio 2025 attesta la rimodulazione dell’orario di sostegno a copertura delle 40 ore settimanali. La verifica finale raccomanda la continuità educativa nel passaggio alla scuola primaria e auspica, per l’anno 2025/2026, la presenza dell’insegnante specializzato a copertura di tutto il monte ore in rapporto 1/1, precisando che l’alunno necessita di un supporto costante per tutto il tempo scuola.

Il Collegio ritiene pertanto che l’interesse sostanziale del minore sia stato soddisfatto. La difesa erariale aveva sostenuto che il risultato derivava da autonoma determinazione dell’Amministrazione, essendo decaduto ex tunc il decreto monocratico ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm. alla data della camera di consiglio. Il Tribunale non risolve il punto in termini di soccombenza: valorizza invece l’errore materiale del PEI, la correzione intervenuta e la certificazione del fabbisogno integrale per l’anno successivo. Su queste basi dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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