Diritto al risarcimento non annientato dalla mancanza del codice fiscale (TAR Campania n. 5008 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto del creditore a ricevere la somma liquidata in suo favore non può essere annientato dalla circostanza che egli non sia titolare di un codice fiscale. Quando le generalità del beneficiario siano note all’amministrazione, il codice fiscale è elaborabile d’ufficio, essendo rilasciato dalla pubblica amministrazione a favore di cittadini italiani e stranieri. L’amministrazione debitrice non può quindi invocare la mancanza dell’identificativo fiscale per giustificare l’inadempimento del giudicato. Il giudice dell’ottemperanza ordina l’esecuzione del titolo entro un termine perentorio e nomina, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

Il Fatto

Con il decreto del quale è chiesta l’esecuzione, il Tribunale di Napoli ha condannato il Ministero della Giustizia al risarcimento del danno subito dal ricorrente, liquidando in suo favore la somma di euro 4.176,00 in accoglimento del ricorso di cui all’art. 2 d.l. n. 92/2014, convertito in legge n. 117/2014, per la violazione dell’art. 3 CEDU. Il decreto è stato notificato con formula esecutiva e successivamente notificato una seconda volta, ma l’amministrazione non ha ottemperato.

Il ricorrente propone ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, con liquidazione delle spese a favore del procuratore antistatario. Si costituisce il Ministero della Giustizia, deducendo di non aver potuto procedere alla liquidazione perché il documento di costo non era registrabile sul sistema di fatturazione in assenza di un codice fiscale valido del beneficiario, e di averne chiesto l’integrazione documentale. Il ricorrente replica di essere cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno e di qualsiasi documento identificativo italiano, e di aver assolto all’adempimento mediante autodichiarazione con firma autenticata dal difensore, trasmessa via PEC.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato. L’amministrazione giustifica l’inadempimento con la mancanza di un codice fiscale riferibile al ricorrente, che impedirebbe il completamento della procedura di liquidazione. Il giudice amministrativo rovescia però l’impostazione: il diritto del ricorrente a ricevere la somma liquidata non può essere annientato dal fatto che egli non sia titolare di un identificativo fiscale.

Il presupposto argomentativo è di ordine fattuale e giuridico insieme. Il ricorrente è noto all’amministrazione per essere stato detenuto: la sua identità è dunque certa. La mancanza di un documento identificativo italiano, per il Collegio, non incide sull’individuazione del creditore, già acquisita dall’amministrazione nel corso del rapporto.

Il passaggio centrale attiene alla natura del codice fiscale. Esso è rilasciato dalla pubblica amministrazione a favore di cittadini italiani e stranieri; pertanto, essendo note le generalità del ricorrente, può essere elaborato d’ufficio. L’ostacolo procedurale addotto dal Ministero si risolve, dunque, in un adempimento che l’amministrazione è in grado di compiere autonomamente, senza necessità di collaborazione del creditore.

La pretesa del ricorrente deve trovare integrale soddisfazione. Il Ministero della Giustizia deve dare ottemperanza al titolo portato in esecuzione entro sessanta giorni dalla pubblicazione o notificazione di parte, se antecedente. In caso di perdurante inerzia, si sostituisce all’amministrazione un commissario ad acta, nominato in persona del Dirigente della Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli o di un dirigente da lui delegato, che provvede nell’ulteriore termine di sessanta giorni; l’eventuale compenso, posto a carico dell’amministrazione resistente, è liquidato con separato provvedimento su documentata istanza.

Le peculiari connotazioni della controversia inducono il Collegio a compensare tra le parti le spese del giudizio. Il Tribunale dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo del ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, par. 1, Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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