Ottemperanza al giudicato e penalità di mora contro il Ministero inadempiente (TAR Piemonte n. 166 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo giudiziale si considera idoneo all’azione qualora sia munito di attestazione di conformità all’originale ex art. 475 cod. proc. civ. e sia stato notificato all’amministrazione soccombente presso il domicilio reale. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 opera anche nel rito di ottemperanza e deve essere infruttuosamente decorso alla data di proposizione del ricorso. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice ordina l’esecuzione del giudicato, nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza e applica la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali. La penalità ha funzione sanzionatoria e sollecitatoria e si cumula con gli interessi legali già disposti dal titolo.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che aveva liquidato in suo favore somme per retribuzione professionale. Il titolo, attestato conforme e notificato al Ministero mediante posta elettronica certificata, non era stato impugnato ed era passato in giudicato. L’amministrazione è rimasta inerte.
Il ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di pagamento delle somme in capitale e interessi, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una penalità di mora ex art. 114 cod. proc. amm. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti di rito. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022, in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, dello stesso decreto, che ha abrogato l’obbligo della spedizione in forma esecutiva dal 28.02.2023. La notifica è avvenuta regolarmente presso il domicilio reale dell’amministrazione.
Quanto al termine dilatorio, il giudice ha richiamato l’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, applicabile anche al rito di ottemperanza. Alla data di proposizione del ricorso i 120 giorni dalla notifica erano infruttuosamente decorsi. Non vi era contestazione sull’omessa ottemperanza.
Il Collegio ha dunque ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di porre in essere tutti gli atti necessari all’attuazione delle statuizioni giudiziali.
Sul compenso, il Collegio ha escluso la liquidazione, ritenendo le funzioni commissariali connesse ai compiti istituzionali del dipendente pubblico incaricato. Ha invece accolto la domanda di penalità di mora, determinandola nella misura degli interessi legali su quanto dovuto: penalità che si cumula con gli interessi già disposti dal titolo, stante il suo carattere sanzionatorio e sollecitatorio. Il dies a quo è fissato nel giorno della notificazione della presente sentenza, il dies ad quem nell’adempimento tardivo o nel giorno di efficacia della nomina del commissario.
Le spese sono poste a carico del Ministero e distratte in favore del procuratore antistatario, liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55/2014, ridotti per la semplicità dell’attività difensiva. Il Collegio ha infine rilevato il carattere seriale dell’inerzia ministeriale nel dare esecuzione a giudicati civili per retribuzione professionale docenti, disponendo la trasmissione della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Nota della Redazione
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