Sopravvenuto difetto di interesse per nuovo diniego adottato in riedizione del potere (Cons. Stato n. 3349 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’appello proposto avverso la sentenza che ha annullato un provvedimento di diniego di permesso di costruire è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nelle more del giudizio e in esecuzione della sentenza di annullamento, l’amministrazione adotti, in riedizione del potere, un nuovo provvedimento di rigetto sorretto da motivazioni ulteriori rispetto a quelle del primo atto. Il nuovo provvedimento, ove autonomamente impugnato, definisce il rapporto controverso e priva l’appellante dell’interesse alla riforma della sentenza appellata. La declaratoria di improcedibilità non preclude la compensazione delle spese del grado, giustificata dalla decisione di rito e dalla valutazione complessiva della fattispecie.

Il Fatto

Il Comune di Fisciano ha impugnato la sentenza in forma semplificata con cui il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, ha accolto il ricorso del proprietario e annullato il provvedimento prot. n. 1759 del 18 gennaio 2024, di diniego del permesso di costruire per un intervento di demo-ricostruzione con delocalizzazione e bonus volumetrico, ai sensi dell’art. 4, commi 1, lett. a, e 4, l. reg. Campania n. 13/2022.

Il giudice di primo grado ha respinto la domanda di accertamento del silenzio assenso e accolto le censure sulla non necessità del previo PUC e sull’inconferenza del richiamo alla scadenza del Piano Casa regionale; ha assorbito il profilo dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. L’amministrazione ha proposto appello con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Sezione esamina in via preliminare l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’appellato. Il dato rilevante è la successione dei provvedimenti: dopo la sentenza di annullamento e l’ordinanza cautelare con cui la Sezione aveva respinto la sospensiva, il Comune ha rieditato il potere sulla base di una rinnovata istruttoria, ha invitato l’interessato a formulare osservazioni sui motivi ostativi e ha adottato un nuovo provvedimento di rigetto.

Il nuovo atto non riproduce il solo argomento della mancata approvazione del PUC. Esso introduce motivazioni ulteriori, segnatamente la riconducibilità dell’intervento in zona agricola e la conseguente inammissibilità ai sensi dell’art. 4, comma 6, lett. d), l. reg. n. 13/2022.

Da qui la conseguenza processuale: l’atto di appello va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. L’eventuale riforma della sentenza appellata non produrrebbe alcun effetto utile, perché il rapporto è ormai regolato dal provvedimento sopravvenuto.

La Corte valorizza il fatto che il nuovo diniego sia stato impugnato davanti al TAR Campania, che lo ha annullato con sentenza n. 1783 del 31 ottobre 2025, avverso la quale il Comune ha proposto autonomo appello, pendente. La sede naturale del confronto è dunque quel giudizio, non quello sull’atto originario.

La definizione in rito e la valutazione complessiva della fattispecie giustificano la compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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