Danno da reato liquidato pari all’obbligazione inadempuita (Cass. civ. Sez. III n. 6640 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il danno conseguente al reato può essere liquidato in misura pari all’obbligazione rimasta inadempuita, senza che ciò integri violazione dell’art. 2043 cod. civ., quando il giudice del merito abbia accertato che quel pregiudizio è conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, con autorità di cosa giudicata in sede penale. L’obbligazione risarcitoria da fatto illecito integra un debito di valore e tende alla effettiva ed integrale reintegrazione del patrimonio della parte lesa nella situazione in cui si sarebbe trovata se l’evento dannoso non si fosse verificato, anche quando si proceda a liquidazione equitativa. La scelta del criterio di quantificazione e la valutazione delle risultanze istruttorie costituiscono attività riservata al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità. Resta fermo il principio della compensatio lucri cum damno, dovendosi detrarre quanto il danneggiato abbia già conseguito in altra sede.

Il Fatto

Un soggetto era stato condannato in sede penale, con sentenza passata in giudicato, per il reato di cui all’art. 641 cod. pen., per avere emesso un assegno a fronte di un accordo transattivo, pur essendo stata revocata la linea di credito della società di cui era amministratore.

La parte offesa aveva promosso giudizio civile per il risarcimento del danno. Il Tribunale di Lamezia Terme aveva accolto parzialmente la domanda, liquidando una somma pari all’importo dell’assegno rimasto insoluto, oltre interessi e rivalutazione. La Corte d’Appello di Catanzaro aveva respinto il gravame. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi censuravano la liquidazione del danno in misura pari all’obbligazione inadempiuta, deducendo la violazione dell’art. 2043 cod. civ., l’assenza dei criteri di quantificazione e l’omesso esame di un fatto decisivo, e cioè che la transazione avesse comportato solo un differimento del pagamento e che il credito fosse già stato ammesso al passivo del fallimento.

La Corte ha esaminato congiuntamente i due mezzi e li ha dichiarati inammissibili. Ha osservato che la Corte d’appello aveva dato atto che il Tribunale si era correttamente fatto carico di verificare i danni-conseguenza derivanti dalla commissione del reato, senza considerare il danno in re ipsa, ma individuandolo nelle conseguenze riconducibili ai sensi dell’art. 1223 cod. civ. in via immediata e diretta al fatto di reato accertato con autorità di cosa giudicata in sede penale.

Il giudice del merito aveva escluso la tesi del ricorrente, spiegando che il mancato pagamento dell’assegno tratto sul conto della società obbliga, per un verso, la società al pagamento della somma e, per l’altro, l’autore del reato al pagamento della medesima somma, maggiorata di interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno-conseguenza derivante dall’inadempimento dell’obbligazione contrattuale. La Corte d’appello aveva inoltre richiamato il principio della compensatio lucri cum damno, dovendosi detrarre quanto già ottenuto in sede fallimentare con il riparto parziale.

La Corte di legittimità ha rilevato che le censure, nonostante la formale intestazione, attengono nella sostanza a profili di fatto e tendono a suscitare un nuovo giudizio di merito. L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie sono attività riservate al giudice del merito, insindacabili in sede di legittimità. Quanto al vizio di omesso esame, il ricorrente formula una censura non più denunciabile secondo il vigente dettato dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., senza confrontarsi con l’indirizzo secondo cui l’obbligazione risarcitoria, integrando un debito di valore, tende alla integrale reintegrazione del patrimonio della parte lesa anche in caso di liquidazione equitativa.

Il terzo motivo, relativo alla pronuncia sulle spese, è stato parimenti dichiarato inammissibile: l’individuazione della parte soccombente è compiuta dal giudice di merito in base al principio di causalità, dovendo gli oneri economici essere assunti da chi ha dato causa al processo o al suo protrarsi. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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