Procura speciale per cassazione nulla se anteriore alla sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. III n. 22084 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La procura speciale per il ricorso per cassazione deve essere rilasciata in data successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata. Solo tale collocazione temporale assicura, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa. Ne consegue che è inammissibile il ricorso la cui procura risulti rilasciata in una data anteriore a quella della sentenza impugnata, non potendo in tal caso configurarsi il carattere speciale del mandato richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ. La definizione del giudizio conforme alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. integra i presupposti per l’applicazione dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

La curatela di una società fallita aveva convenuto in giudizio la società acquirente chiedendo di accertare la simulazione assoluta del contratto di vendita di un ingente complesso di opere d’arte, o in subordine la risoluzione per inadempimento o la nullità per illiceità della causa, con restituzione dei beni e risarcimento del danno. Il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda.

La Corte d’appello di Roma ha invece accolto l’impugnazione, ha accertato la simulazione assoluta del negozio e ha dichiarato la nullità dell’atto di compravendita, ordinando la restituzione delle opere alla curatela e condannando la società acquirente alla rifusione delle spese del doppio grado. Avverso tale sentenza la società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; la curatela ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare una questione di rito che assorbe ogni altra censura. Il Collegio rileva che la procura speciale allegata al ricorso è stata rilasciata in data 14 luglio 2017, dunque in epoca ampiamente anteriore alla pubblicazione della sentenza impugnata, risalente al 19 maggio 2022.

Il principio applicato è quello per cui la procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata. La ragione è di ordine sistematico: occorre assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa. Il mandato conferito prima della decisione non è idoneo a esprimere la volontà di impugnare un provvedimento che ancora non esiste.

La Corte richiama sul punto la propria giurisprudenza, tra cui Sezioni Unite n. 2075 del 19.01.2024 e Sez. III n. 4234 del 10.02.2023, oltre ad altre pronunce conformi. La conclusione è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Il giudizio essendo stato definito in modo conforme alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., trovano applicazione le previsioni dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ. La Corte condanna pertanto la società ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della controricorrente e di un’altra in favore della Cassa delle ammende.

Quanto alle spese processuali, poiché la curatela risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato e ne ha fatto richiesta, la condanna è disposta in favore dell’Erario, con liquidazione demandata alla Corte d’appello di Roma. La Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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