Sovvenzioni alle società di corse e discrezionalità tecnica sul valore medio (Cons. Stato n. 2209 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La scelta del criterio di determinazione delle sovvenzioni alle società di corse rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione e il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai profili di manifesta illogicità, irrazionalità o palese travisamento dei fatti. Il ricorso alla media dei valori del triennio precedente non è di per sé irragionevole, perché il numero delle giornate di corsa organizzate su base annuale esprime il servizio pubblico reso e il costo organizzativo complessivo. La circostanza che il numero delle giornate sia determinato dal Ministero non inficia il criterio di calcolo, trattandosi di procedure e criteri distinti. Gli atti amministrativi a contenuto generale non richiedono motivazione ai sensi dell’art. 3, comma 2, l. n. 241/1990, ma la predeterminazione e pubblicazione dei criteri ai sensi dell’art. 12 della stessa legge.
Il Fatto
La società appellante gestisce un ippodromo e organizza corse per il Ministero. Con decreto direttoriale del 23 settembre 2020, adottato in attuazione del d.m. n. 4701/2020, il Ministero le ha assegnato per il 2020 una sovvenzione e un contributo, calcolati secondo la metodologia dell’Allegato A. La società ha impugnato gli atti generali e attuativi, contestando in particolare il criterio della media dei valori riferiti al triennio precedente: a suo avviso il dato andrebbe riferito alle singole giornate di corsa effettivamente organizzate, non alla stagione nel suo complesso.
Il TAR Lazio, Sez. V, con la sentenza n. 13838/2024 ha respinto il ricorso. La società ha proposto appello, reiterando la violazione dell’art. 2 d.lgs. n. 449/1999 e del d.m. n. 4701/2020, dei principi del parere del Consiglio di Stato n. 3951/2014, e deducendo il difetto di motivazione. Il Masaf si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il motivo sul criterio di calcolo e lo dichiara inammissibile per estrema genericità. L’appellante si limita a manifestare la propria non approvazione del criterio, senza indicare le ragioni concrete per cui esso non risponderebbe alle prescrizioni normative asseritamente violate. L’argomentazione, inoltre, invaderebbe il merito della discrezionalità tecnica, il cui sindacato è precluso salvo il limite della manifesta illogicità o del palese travisamento dei fatti, che non può desumersi da conteggi e simulazioni predisposti unilateralmente dalla parte.
Nel merito il motivo è comunque infondato. Il Consiglio di Stato rileva che l’assegnazione delle giornate di corsa e la determinazione delle sovvenzioni soggiacciono a procedure e criteri distinti. L’assegnazione avviene sulla base di provvedimenti che definiscono criteri oggettivi di equa distribuzione territoriale, non impugnati. Quanto al criterio della media triennale, il Collegio non ravvisa alcuna palese irragionevolezza: maggiore è il numero delle giornate organizzate su base annuale, maggiore è il servizio pubblico reso e il costo complessivo sostenuto.
Il Consiglio condivide la statuizione del primo giudice: il valore medio tiene conto delle oscillazioni del lasso temporale, mentre valori parametrati sulle singole giornate rischierebbero effetti distorsivi e discriminatori tra le società. La predeterminazione ministeriale del numero di giornate rende i dati certi e riscontrabili, assicurando equità nella distribuzione delle risorse.
Il secondo motivo, sul difetto di motivazione, è dichiarato privo di pregio. I decreti impugnati sono atti amministrativi a carattere generale: ai sensi dell’art. 3, comma 2, l. n. 241/1990 la motivazione non è richiesta, mentre l’art. 12 impone la predeterminazione e pubblicazione dei criteri, circostanza avvenuta. Il provvedimento finale, peraltro, specifica la necessità di erogare le sovvenzioni su parametri certi. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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