Deroga al vincolo paesaggistico sui corsi d’acqua minori spetta alla Regione (Cons. Stato n. 2199 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione del corso d’acqua minore nell’elenco delle acque pubbliche previsto dal R.D. n. 1775 del 1933 ha valore costitutivo ai fini dell’applicazione del vincolo paesaggistico ope legis di cui all’art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004. La perdita di attualità del vincolo per sopravvenuta modifica delle caratteristiche morfologiche e funzionali del corso d’acqua non può essere accertata dal giudice amministrativo, ma richiede la procedura di derubricazione di competenza regionale, con eventuale conferma ministeriale, ai sensi dell’art. 142, comma 3, d.lgs. n. 42/2004. Il giudice della legittimità non può sostituire il proprio apprezzamento a quello rimesso alle amministrazioni competenti. La deroga del comma 2, lett. c), relativa alle aree ricadenti nel centro edificato perimetrato ex art. 18 legge n. 865/1971 alla data del 6 settembre 1985, richiede una verifica istruttoria che va demandata al comune.
Il Fatto
La proprietaria di un immobile nel comune di Napoli ha presentato domanda di condono edilizio ex legge n. 326/2003 per un piccolo ampliamento e un terrazzo. Il comune aveva inizialmente accolto l’istanza, per poi annullare in autotutela il titolo in sanatoria e ordinare la demolizione, sul presupposto della sussistenza di un vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004, riferito al canale sottostante la via Argine, iscritto nell’elenco delle acque pubbliche.
La ricorrente ha chiesto il riesame, sostenendo l’erroneità del presupposto: il canale sarebbe ormai tombato e privo di elementi identificativi, e l’area ricadrebbe in centro abitato. Il comune ha confermato il provvedimento. Il TAR Campania ha accolto il ricorso, qualificando l’atto come conferma in senso proprio e ritenendo di fatto insussistente il vincolo. Il comune ha appellato.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge le eccezioni preliminari di inammissibilità. L’atto impugnato non è meramente confermativo, poiché il comune ha disposto una nuova istruttoria prima di adottarlo. Quanto all’omessa notifica alla Regione e alla Soprintendenza, non sono impugnati atti delle stesse, che sarebbero state prive di legittimazione passiva.
Nel merito il Collegio condivide la tesi dell’appellante sulla natura costitutiva dell’iscrizione nell’elenco delle acque pubbliche per i corsi d’acqua minori, richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 7379 del 2023. Il fatto che il canale sia interrato non consente di ritenere il vincolo superato in via giudiziale: tale valutazione passa per la revisione dei provvedimenti costitutivi del vincolo e non può essere sostituita da un apprezzamento diretto del giudice (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 5700 del 2015). La derubricazione può conseguire solo alla procedura di cui all’art. 142, comma 3, d.lgs. n. 42/2004, di competenza regionale, con eventuale conferma ministeriale.
La possibilità di invocare la deroga va attivata dalla parte privata, non può essere pretesa ex officio dal comune. Passando al comma 2, la Corte rileva che l’appellata ha escluso che l’area ricadesse in zone territoriali omogenee A e B alla data del 6 settembre 1985, e non ha provato la riconducibilità alle altre ipotesi derogatorie. Quanto alla lett. c), non sono stati allegati elementi idonei a dimostrare che l’area ricadesse nel centro edificato perimetrato ex art. 18 legge n. 865/1971: la verifica va rimessa al comune.
L’appello è quindi respinto, ma la sentenza è confermata con diversa motivazione e diverso dispositivo: si esclude che il canale sia per ciò solo privo dei requisiti di corso d’acqua e si demanda al comune il riesame sulla possibile applicabilità della deroga del comma 2, lett. c). Le spese sono compensate per la novità della questione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.