Silenzio inesigibile per obblighi privatistici da accordo di cessione bonaria (TAR Sicilia n. 3320 del 08.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio amministrativo è esperibile solo quando il ricorrente sia titolare di una posizione di interesse legittimo e invochi l’esercizio di un potere provvedimentale. Gli obblighi di frazionamento, voltura e trascrizione derivanti da un accordo di cessione bonaria, che produce gli effetti del decreto di esproprio, hanno natura sostanzialmente privatistica e vanno fatti valere davanti al giudice ordinario, non con il rito sul silenzio. La trascrizione opera a tutela dell’acquirente e non del cedente, sicché il cedente è inammissibile per carenza di interesse a dolersi della sua omissione. Resta invece esperibile il ricorso avverso il silenzio sulla particella inclusa nel piano particellare di esproprio e mai legittimamente occupata, non configurandosi occupazione usurpativa.

Il Fatto

Le ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il silenzio del Comune di Paternò sull’istanza del 29 marzo 2024. Con quella istanza avevano chiesto di definire la procedura espropriativa relativa alle porzioni di terreno oggetto di un accordo di cessione bonaria del 25 giugno 2007, completando il frazionamento con le relative volture e trascrizioni, ovvero di provvedere alla restituzione con riduzione in pristino.

Hanno inoltre chiesto l’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 per la porzione della particella 1548, occupata sine titulo, e il risarcimento del danno da occupazione illegittima. Il Comune si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione amministrativa, in favore del giudice tributario o di quello ordinario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 45, terzo comma, del D.P.R. n. 327/2001, secondo cui l’accordo di cessione bonaria produce gli effetti del decreto di esproprio e non li perde se l’acquirente non corrisponde la somma pattuita. L’accordo è qualificato come negozio di diritto pubblico riconducibile all’art. 11 della legge n. 241/1990, con giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 133, primo comma, lettere a) e g), c.p.a., salvo il profilo indennitario.

Su questa base il Tribunale respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. Ritiene però che il rito sul silenzio non sia utilizzabile. Il ricorso avverso il silenzio presuppone una posizione di interesse legittimo e l’invocazione di un potere provvedimentale. Frazionamento, voltura e trascrizione sono invece obblighi privatistici che scaturiscono dall’accordo come in una compravendita ordinaria: l’Amministrazione non esercita un potere ma è tenuta ad adempiere. La domanda resta esperibile davanti al giudice ordinario per conseguire il pieno adempimento del patto.

Quanto alla trascrizione, il Collegio aggiunge che l’istituto tutela l’acquirente e non il cedente, poiché rende opponibile l’acquisto ai terzi. Il ricorso è quindi inammissibile per carenza di interesse sotto questo profilo. È l’Amministrazione a subire il pregiudizio dell’omissione. La pretesa del Comune di riscuotere imposte su beni divenuti propri appartiene invece alla giurisdizione tributaria.

Sulla particella 1548 non è contestato che fosse ricompresa nel piano particellare di esproprio, sebbene mai legittimamente occupata. La presenza della dichiarazione di pubblica utilità esclude la occupazione usurpativa, mero illecito civile. Il ricorso è pertanto accolto, con rinvio alle argomentazioni della sentenza della Sezione n. 3929 del 2023. Il Comune deve definire il procedimento entro novanta giorni; le spese sono compensate per reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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