Spazi aeroportuali per attività commerciali non aviation: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Sicilia n. 270 del 24.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sub-concessione di spazi situati all’interno del demanio aeroportuale, destinati ad attività commerciali c.d. non aviation, integra un rapporto negoziale di natura privatistica tra gestore e affidatario. Tale affidamento non rientra nell’elenco tassativo dei servizi di assistenza a terra e non costituisce attività strumentale alle operazioni del gestore nei settori speciali. Esso rappresenta un’attività meramente eventuale, prestata su richiesta del cliente e da questi autonomamente remunerata. Ne consegue che l’affidamento del servizio non soggiace alle regole del procedimento ad evidenza pubblica e si risolve in un contratto di diritto privato. Le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, non sussistendo i presupposti dell’art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato la manifestazione di interesse pubblicata il 06.03.2024 dalla società di gestione dello scalo aeroportuale, avente ad oggetto l’assegnazione di aree per attività commerciali Convenience Store e Travel Needs all’interno del Terminal A, lotto n. 11 in zona Partenze area “air side”. La ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti della procedura e la condanna del gestore al risarcimento del danno.

La società intimata, costituita in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. In via cautelare la Sezione aveva respinto l’istanza, ritenendo controversa la giurisdizione; il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in riforma, ha accolto l’istanza in primo grado. La questione giunge così alla decisione di merito sulla giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’ordinanza n. 23377 del 30.08.2024 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, resa su ricorsi riuniti in vicenda analoga concernente l’assegnazione di un’area per attività “food and beverage” nel medesimo terminal. Le Sezioni Unite, richiamato il proprio precedente 30 giugno 2023, n. 18610, hanno ribadito la natura privatistica del rapporto negoziale intercorrente tra le parti.

Il percorso argomentativo si fonda sulla verifica oggettiva della materia contesa. La sub-concessione di spazi per attività commerciali non aviation esula dal novero delle attività strumentali alle operazioni del gestore aeroportuale nei c.d. settori speciali. Essa non rientra nell’elenco tassativo dei servizi di assistenza a terra, propedeutici al trasporto aereo.

L’attività dedotta costituisce, invece, prestazione meramente eventuale, resa solo su richiesta del cliente e da questi autonomamente remunerata. Da qui la duplice conseguenza: l’affidamento non soggiace alle regole del procedimento ad evidenza pubblica e si risolve in un contratto di diritto privato. Non ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall’art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a. per attrarre la controversia alla giurisdizione amministrativa.

Il Collegio dichiara conseguentemente inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, indicando il giudice ordinario quale giudice deputato alla cognizione della controversia. Restano fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, ai sensi e nei termini dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese di giudizio sono compensate in ragione delle peculiarità della vicenda controversa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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