Subconcessioni aeroportuali non aviation e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Sicilia n. 269 del 24.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative all’affidamento, in regime di subconcessione, di spazi situati all’interno del demanio aeroportuale da destinare ad attività commerciali non aviation appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Il rapporto negoziale intercorrente tra gestore aeroportuale e affidatario ha natura privatistica, poiché l’attività commerciale non rientra nell’elenco tassativo dei servizi di assistenza a terra e costituisce prestazione meramente eventuale, resa su richiesta del cliente e da questi autonomamente remunerata. Non sussistono pertanto i presupposti dell’art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a., non soggiacendo l’affidamento alle regole del procedimento ad evidenza pubblica. Il giudice amministrativo deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, indicando il giudice ordinario, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato la manifestazione di interesse pubblicata in data 06.02.2024 dalla società di gestione dello scalo aeroportuale, avente ad oggetto l’assegnazione di aree per l’esercizio di attività commerciali Food and Beverage all’interno del Terminal A, con riferimento al lotto localizzato in zona Arrivi, area “Land side”, contraddistinto dal n. 23. La ricorrente ha chiesto l’annullamento di tale atto e dei successivi provvedimenti della procedura.

La società gestore, costituitasi in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha inoltre depositato copia del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto dinanzi alle Sezioni Unite in una controversia analoga, pendente dinanzi alla stessa Sezione, e il ricorso per Cassazione avverso una sentenza del C.G.A.R.S. che aveva annullato con rinvio una precedente pronuncia di difetto di giurisdizione del Tribunale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende le mosse dal quadro processuale delineatosi nel corso del giudizio. Con ordinanza cautelare questa Sezione aveva respinto l’istanza della ricorrente, ritenendo controversa la giurisdizione; il C.G.A.R.S., in riforma di tale ordinanza, ha accolto l’istanza cautelare in primo grado con ordinanza n. 185 del 10.06.2024.

Decisivo è il sopravvenuto pronunciamento delle Sezioni Unite n. 23377 del 30.08.2024, che, riuniti i ricorsi, ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario. La Corte richiama il proprio precedente 30 giugno 2023, n. 18610, avente ad oggetto l’assegnazione in regime di subconcessione di spazi situati all’interno del demanio aeroportuale da destinarsi ad attività commerciali non aviation, come nel caso di specie.

Le Sezioni Unite hanno ribadito la natura privatistica del rapporto negoziale intercorrente tra le parti, con conseguente devoluzione delle controversie alla giurisdizione ordinaria. Sotto il profilo oggettivo, infatti, la subconcessione di spazi per attività commerciali non aviation esula dal novero delle attività strumentali alle operazioni del gestore aeroportuale nei c.d. settori speciali. Non rientra nell’elenco tassativo dei servizi di assistenza a terra, propedeutici al trasporto aereo, ma costituisce un’attività meramente eventuale, prestata solo su richiesta del cliente e da questi autonomamente remunerata.

Ne consegue che l’affidamento di tale servizio, di natura puramente commerciale, non soggiace alle regole del procedimento ad evidenza pubblica e si risolve in un contratto di diritto privato. I presupposti richiesti dall’art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a. non sussistono.

Il Tribunale dichiara pertanto inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando quale giudice deputato alla cognizione della controversia il giudice ordinario, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese di giudizio sono compensate in ragione delle peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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