Il parere favorevole del responsabile del procedimento impone l’onere motivazionale rafforzato (TAR Sicilia n. 272 del 24.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento amministrativo, il responsabile del procedimento che ha istruito l’istanza ed espresso parere favorevole esprime una valutazione che l’organo competente ad adottare il provvedimento finale non può disattendere senza motivare le ragioni del discostamento. L’onere motivazionale rafforzato discende dal raccordo tra momento istruttorio e momento decisionale, valorizzato dall’art. 6, l. 7 agosto 1990 n. 241, come modificato dall’art. 4, l. 11 febbraio 2005, n. 15. Le ragioni del diniego non possono essere introdotte per la prima volta in giudizio: l’integrazione postuma della motivazione è inammissibile. Il giudice amministrativo che annulla il diniego non si sostituisce all’Amministrazione nelle valutazioni discrezionali, ma la richiama a pronunciarsi nuovamente sull’istanza.
Il Fatto
Una società titolare di una Comunità Residenziale Socio-Riabilitativa chiedeva all’A.S.P. provinciale l’ampliamento dei posti letto autorizzati, da otto a dieci. Il dirigente medico del Servizio Igiene Pubblica, dopo sopralluogo, esprimeva parere favorevole al rilascio della nuova autorizzazione. L’A.S.P. trasmetteva l’istanza alla Regione per un parere interpretativo sulla deroga del 20% prevista per le strutture preesistenti; la Regione non rispondeva, mentre l’ufficio legale aziendale escludeva l’ampliamento qualificando la deroga come regime transitorio.
Con provvedimento prot. n. 0100277 del 27 settembre 2023 il direttore dell’U.O.C. competente rigettava l’istanza, sul presupposto che la tolleranza dimensionale valesse solo per le strutture preesistenti alla data del 13.10.1997. La società impugnava il diniego davanti al TAR, deducendo violazione del D.A. Salute n. 890/2002, difetto dei requisiti dimensionali e carenza motivazionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal dato procedimentale: il responsabile del procedimento aveva rilasciato parere favorevole e l’organo competente ha adottato il diniego senza spiegare le ragioni del discostamento. Il sistema dell’art. 6, l. n. 241/1990, come modificato dalla l. n. 15/2005, valorizza il raccordo tra istruttoria e decisione e impone all’organo che si allontana dalle risultanze istruttorie un onere motivazionale specifico.
L’Azienda ha contestato soltanto in giudizio la competenza del responsabile del procedimento e la correttezza della procedura seguita. Per il TAR si tratta di osservazioni che, anche se fondate, avrebbero dovuto trovare posto nel diniego: diversamente, costituiscono inammissibile integrazione postuma della motivazione. Il terzo motivo è pertanto accolto.
Il Collegio rafforza la conclusione con una serie di indici del coinvolgimento del responsabile nel procedimento: la missione autorizzata per il sopralluogo, la comunicazione allo stesso dirigente della necessità del parere regionale, l’assenza di qualsiasi atto di autotutela o richiamo interno verso un soggetto che solo in causa si assume aver agito in carenza di potere.
L’annullamento del diniego non consente al giudice di sostituirsi all’Amministrazione nelle valutazioni discrezionali, neppure quanto alla normativa applicabile: l’A.S.P. dovrà pronunciarsi nuovamente sull’istanza. Il TAR segnala l’ambiguità della ricorrente, che invoca alternativamente la tolleranza del 20% per le strutture preesistenti e l’inapplicabilità dei requisiti dimensionali per le strutture fino a dieci posti letto.
Quanto al concetto di “struttura preesistente”, ferme le valutazioni dell’Amministrazione, il Collegio ritiene che il riferimento sia alle strutture già autorizzate e in esercizio, destinatarie di un termine per adeguarsi ai requisiti con un margine di tolleranza giustificato dal fatto di non essere di nuova istituzione. Il ricorso è accolto, con annullamento del diniego e condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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