Spazio detraibile del letto e questioni nuove nel rimedio ex art. 35-ter (Cass. pen. Sez. I n. 34026 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento attivato ai sensi dell’art. 35-ter ord. pen., ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati, non va ricompreso lo spazio occupato dal letto singolo, arredo tendenzialmente fisso al suolo e non agevolmente spostabile. La relativa censura, tuttavia, deve essere stata effettivamente introdotta nel reclamo al magistrato di sorveglianza: il procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza ha natura impugnatoria e carattere devolutivo, con la conseguenza che sono inammissibili le questioni nuove, non oggetto del primo giudizio. Il ricorso che si limiti a richiamare la giurisprudenza di legittimità senza aggredire con specificità il provvedimento impugnato è generico e reiterativo.

Il Fatto

Il ricorrente, detenuto presso due istituti penitenziari, aveva chiesto al magistrato di sorveglianza i rimedi risarcitori previsti dall’art. 35-ter ord. pen. per i periodi di detenzione asseritamente patiti in condizioni contrarie al divieto di trattamenti inumani o degradanti. Il magistrato aveva parzialmente negato il rimedio.

Il tribunale di sorveglianza, investito del reclamo, lo aveva respinto. Da qui il ricorso per cassazione, con cui il detenuto lamenta la violazione dell’art. 35-ter ord. pen. e dell’art. 3 CEDU, dolendosi del mancato scomputo dello spazio occupato dal letto singolo e dell’omessa considerazione dell’assenza di separazione tra camera detentiva e locale da bagno.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio consolidato secondo cui, nel calcolo dello spazio individuale, non va computato l’ingombro del letto singolo. Il Collegio richiama la giurisprudenza più recente di legittimità e ne conferma l’indirizzo: il letto, per peso e dimensioni, non è facilmente spostabile e comprime il movimento del ristretto, cosicché la sua superficie va detratta dallo spazio disponibile.

Il principio, tuttavia, non soccorre il ricorrente. Questi non aveva mai prospettato al magistrato di sorveglianza il tema del letto singolo, avendo indirizzato le proprie doglianze esclusivamente allo spazio occupato dagli armadietti, rispetto al quale il tribunale aveva fornito adeguata risposta. La censura risulta quindi nuova e il ricorso, sul punto, generico.

La Corte ribadisce che il procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza, in materia di rimedio risarcitorio, ha natura impugnatoria. Esso ha carattere devolutivo e deve fondarsi su specifici motivi riferiti all’oggetto del primo giudizio, come definito dal reclamo e dall’eventuale estensione della cognizione conseguente alle deduzioni delle parti o ai poteri istruttori d’ufficio. È pertanto precluso al detenuto sottoporre questioni che non hanno formato oggetto del reclamo diretto al magistrato di sorveglianza.

Alla stessa conclusione conduce la doglianza sull’assenza di porta del bagno: il tribunale l’aveva correttamente ritenuta non delibabile, perché introdotta solo in sede di reclamo, laddove il primo reclamo si limitava a contestare genericamente l’igienicità delle celle. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni per escludere la colpa nella determinazione dell’inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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