Opposizione allo stato passivo da confisca penale: competenza del giudice della confisca (Cass. pen. Sez. I n. 34021 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione avverso il provvedimento di approvazione dello stato passivo formato nell’ambito di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca penale ex art. 240-bis cod. pen., la competenza a decidere spetta al giudice che ha disposto la confisca divenuta definitiva, e non al Tribunale del riesame. Il legislatore, nel devolvere il rimedio di cui all’art. 59, comma 6, d.lgs. n. 159/2011 al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione, enuncia un principio generale che àncora la competenza all’organo del procedimento nel quale è stato emesso il provvedimento ablatorio. Tale regola vale anche quando la verifica dei crediti riguardi una confisca penale, non essendo l’opposizione assimilabile all’impugnazione cautelare proposta dal terzo proprietario.
Il Fatto
Nel procedimento a carico di più indagati, il GIP del Tribunale di Messina aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, poi divenuta definitiva, tra gli altri, della quota di una società sottoposta ad amministrazione giudiziaria. Con provvedimento del 1° marzo 2024 il medesimo giudice aveva formato e reso esecutivo lo stato passivo della società.
Avverso tale provvedimento alcuni creditori e l’Agenzia delle Entrate avevano proposto opposizione. Investito dell’opposizione, il Tribunale del riesame si era dichiarato incompetente, richiamando il precedente di legittimità che individua in quell’organo collegiale il giudice competente. Il GIP ha allora sollevato conflitto di competenza, dando atto dell’esistenza di due indirizzi contrapposti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che il conflitto sussiste, ai sensi dell’art. 28, comma 2, cod. proc. pen., poiché due giudici ordinari ricusano contemporaneamente la cognizione della domanda.
La questione giuridica riguarda l’individuazione dell’organo competente a decidere l’opposizione ex art. 59, comma 6, d.lgs. n. 159/2011 quando la verifica dei crediti si collochi nell’ambito di un sequestro penale e non di una misura di prevenzione. L’art. 104-bis, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. affida i compiti del giudice delegato al giudice che ha emesso il decreto di sequestro, ma non indica l’organo dell’opposizione.
La Corte ricostruisce i due indirizzi. Secondo il primo, costantemente seguito dalla Sezione, l’opposizione ha natura prevalentemente di impugnazione e deve essere decisa da un giudice diverso da quello che ha formato lo stato passivo: la lacuna va colmata con il massimo grado di aderenza alla ratio della disciplina della prevenzione, individuando il giudice che ha disposto la confisca. Secondo l’indirizzo opposto, la competenza spetta al Tribunale del riesame, organo collegiale istituzionalmente preposto al controllo dei provvedimenti del GIP.
Il Collegio aderisce al primo orientamento. Il richiamo al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione esprime un principio generale che lega la competenza allo stretto nesso tra il vaglio di merito sull’addebito e la trattazione dell’opposizione. Nel caso di confisca penale, il giudice che l’ha disposta assume lo stesso ruolo che, in sede di prevenzione, spetta al tribunale che ha applicato la misura, a prescindere dal rito con cui il procedimento è stato definito.
Non è ostativo il precedente delle Sezioni Unite n. 48126 del 20/07/2017, che attiene al solo profilo cautelare della misura ablativa e non investe la decisione di confisca. Il procedimento di verifica dei crediti è autonomo e risponde a finalità diverse dalla tutela del terzo proprietario: la confisca realizza un acquisto a titolo originario in capo allo Stato, rendendo necessaria la tutela del credito in buona fede.
La Corte esclude che la collegialità dell’organo dell’opposizione risponda a un principio immanente nel sistema. Le conoscenze maturate dal giudice della confisca non ne inficiano la terzietà, poiché l’ammissione del credito ha oggetto distinto dall’accertamento dei presupposti della confisca. La trasmissione dell’incartamento al giudice dell’impugnazione di merito può essere superata con accorgimenti organizzativi.
Il consolidarsi di tale indirizzo presso la giurisprudenza di legittimità non impone, ad avviso del Collegio, l’investitura delle Sezioni Unite. Va pertanto affermata la competenza del Tribunale di Messina – Ufficio del GIP, al quale gli atti sono trasmessi.
Nota della Redazione
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