Ricorso inammissibile contro patteggiamento se qualificazione non manifestamente errata (Cass. pen. Sez. V n. 37726 del 19.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., perché la materia è sottratta alla disponibilità delle parti e l’errore costituisce errore di diritto. Il sindacato di legittimità è però limitato ai casi di errore manifesto, quando la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. La verifica si compie esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti. Il ricorso che contrapponga diverse letture della vicenda, senza indicare gli elementi concreti di una diversa qualificazione, è inammissibile.

Il Fatto

Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., applicava al ricorrente la pena concordata di anni quattro e mesi sei di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza. L’imputazione riguardava plurimi episodi di bancarotta fraudolenta distrattiva, dissipativa e per operazioni dolose.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, articolando un unico motivo di violazione di legge e sostenendo l’errata qualificazione giuridica del fatto in relazione a un episodio del capo di imputazione. Secondo il ricorrente, l’incameramento da parte della società fallita del finanziamento avrebbe prodotto un accrescimento del patrimonio, non un depauperamento.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla regola dell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen., che impone al giudice di valutare anche la correttezza della qualificazione giuridica del fatto. La finalità è impedire che il patteggiamento sulla pena degeneri in una impropria negoziazione dell’accusa, in violazione dell’art. 112 Cost. Da qui l’ammissibilità del ricorso per cassazione che deduca l’errore di qualificazione, trattandosi di profilo sottratto alla disponibilità delle parti.

Il perimetro del sindacato è però circoscritto. La giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla Corte, limita l’impugnazione ai casi di errore manifesto, quando la qualificazione appaia, con immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione. La verifica va condotta esclusivamente sui capi di imputazione, sulla succinta motivazione della sentenza e sui motivi dedotti, secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 5 del 2000 e ribaditi anche dopo l’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103.

Sul piano sostanziale, la Corte ricorda che il depauperamento del patrimonio societario non deriva solo da un effettivo esborso di somme, ma anche dall’assunzione di un obbligo contrattuale cui quell’esborso debba conseguire, quando il debito certo, liquido ed esigibile sia privo di attinenza con l’attività economica della società fallita. È configurabile, dunque, la bancarotta fraudolenta per distrazione nella condotta di assunzione, in situazione di grave sofferenza debitoria, di ulteriori obbligazioni non collegate all’attività imprenditoriale.

Applicando tali principi, la Corte rileva che la contestazione descrive la sottoscrizione di un prestito infruttifero destinato a coprire l’acquisizione di altra società, mai avvenuta, con il conseguente indebitamento. La qualificazione operata dal giudice è coerente con la descrizione della condotta in rubrica. Il motivo è inoltre generico, perché il ricorrente non indica perché e in quale modo il Tribunale avrebbe omesso la verifica imposta, né quali elementi concreti imporrebbero una diversa qualificazione.

Il ricorso è quindi inammissibile. Ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103/2017, l’inammissibilità per motivi non consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. è dichiarata senza formalità di rito, con trattazione camerale non partecipata. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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