Autoriciclaggio e bancarotta: serve il quid pluris dissimulatorio (Cass. pen. Sez. V n. 37723 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di autoriciclaggio, il mero trasferimento di somme oggetto di distrazione fallimentare a favore di imprese operative non integra il delitto di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen., occorrendo un quid pluris che denoti l’attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene. Il giudice deve verificare, con giudizio ex ante, se al momento della condotta sussistesse la concreta idoneità a ostacolare l’identificazione di tale provenienza; in difetto si determina un’ingiustificata sovrapposizione punitiva con la bancarotta. Non è invece ravvisabile alcuna incompatibilità strutturale tra i due reati, ben potendo la bancarotta fraudolenta patrimoniale costituire reato presupposto dell’autoriciclaggio, tanto nella forma prefallimentare quanto in quella post-fallimentare, purché ne siano accertati tutti gli elementi costitutivi.
Il Fatto
La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 16 gennaio 2025, confermava la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l’imputato, amministratore delegato di una società poi fallita, responsabile di bancarotta patrimoniale distrattiva, bancarotta documentale fraudolenta e autoriciclaggio. In particolare, gli si contestava di avere ceduto beni strumentali e avviamento a una società riconducibile al medesimo vertice, senza corrispettivo adeguato, di avere omesso la tenuta delle scritture contabili obbligatorie e di avere reimpiegato le risorse distratte in altre società.
Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi: l’insussistenza della distrazione, il difetto di motivazione sulla bancarotta documentale, la non configurabilità dell’autoriciclaggio in assenza di condotta dissimulatoria e l’erroneità del trattamento sanzionatorio in punto di continuazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è ritenuto infondato. La Corte ribadisce che la bancarotta fraudolenta patrimoniale si realizza in qualunque forma l’atto di disposizione produca una diminuzione economicamente apprezzabile del compendio attivo, essendo irrilevante la natura negoziale dell’atto e la possibilità di recupero. La cessione dei fattori aziendali a parti correlate, senza contropartita, integra il disegno spoliativo. Assume rilievo la ricerca degli indici di fraudolenza, quali le cointeressenze dell’amministratore in altre imprese e l’estraneità del fatto rispetto a criteri di ragionevolezza imprenditoriale, valorizzati già da Sez. V n. 38396 del 23.06.2017, Sgaramella.
Quanto alla bancarotta documentale, il secondo motivo è dichiarato inammissibile, perché la censura sull’elemento soggettivo non era stata proposta in appello, con conseguente applicazione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Nel merito, la Corte ricorda la distinzione tra l’omessa tenuta dei libri, che richiede il dolo specifico, e la tenuta irregolare della contabilità, che presuppone il dolo generico di fraudolenza, potendo la prima confluire nell’alveo dell’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. solo ove sia accertato lo scopo di recare pregiudizio ai creditori.
Il terzo motivo è invece fondato. La Corte ricostruisce l’orientamento secondo cui l’autoriciclaggio richiede un’attività ulteriore rispetto alla sottrazione della risorsa all’impresa fallita. Le operazioni tracciabili e l’identificazione delle transazioni non escludono automaticamente la punibilità, poiché il criterio è quello dell’idoneità ex ante della condotta a costituire ostacolo all’identificazione della provenienza delittuosa. Nel caso di specie i giudici di merito non hanno individuato il quid pluris dissimulatorio, non avendo verificato la concreta idoneità dell’operazione distrattiva a ostacolare tale identificazione, con conseguente annullamento sul punto.
Infine, la Corte rigetta la tesi sull’individuazione del momento consumativo del reato presupposto. Il delitto di bancarotta fraudolenta prefallimentare si consuma con la sentenza dichiarativa di fallimento, che secondo l’orientamento recepito costituisce condizione obiettiva di punibilità; il denaro distratto risulta impiegato in operazioni successive, realizzate mediante schermi societari diversi, sicché non sussiste alcuna incompatibilità tra i due reati.
Nota della Redazione
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