Subappaltatore non è terzo ai fini dell’indennità ex art. 936 cod. civ. (Cass. civ. Sez. I n. 15414 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il subappaltatore che esegue l’opera su suolo altrui in adempimento di un contratto concluso con persona diversa dal proprietario non può essere qualificato terzo ai fini dell’indennità prevista dall’art. 936 cod. civ., poiché la norma presuppone che l’autore delle opere non sia legato, né al proprietario né a chi ha il godimento del fondo, da un rapporto negoziale che gli attribuisca il diritto di costruire. L’autorizzazione della stazione appaltante al subappalto e la clausola del capitolato che ammette il pagamento diretto del subappaltatore confermano il legame negoziale tra questi e l’ente, escludendo la sussidiarietà dell’azione ex art. 936 cod. civ.. Nel giudizio di legittimità, la deduzione della violazione delle norme di interpretazione contrattuale impone l’indicazione specifica dei canoni asseritamente violati e delle ragioni del dissenso dal giudice di merito. In caso di doppia conforme, il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. non è più deducibile per effetto dell’art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ..

Il Fatto

La stazione appaltante aveva affidato a una società di costruzioni lavori di scavo e realizzazione di paratie su un’area di propria pertinenza. L’appaltatrice aveva subappaltato parte delle opere a un’impresa, previa autorizzazione della committente. Il subappaltatore, dedotta l’esecuzione di prestazioni ulteriori rispetto al contratto, ha agito nei confronti dell’appaltatrice e dell’ente per ottenere il corrispettivo maturato.

Il Tribunale ha respinto le domande e la Corte d’Appello ha rigettato il gravame. Il subappaltatore ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, articolati tra errori di interpretazione della domanda, vizi motivazionali per mancata ammissione delle prove, applicazione dell’art. 936 cod. civ. e condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui la ricorrente lamentava la violazione degli artt. 1362 e 1367 cod. civ., è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ribadito che chi deduce la violazione delle norme di interpretazione deve indicare in modo puntuale i canoni asseritamente violati e precisare con quali considerazioni il giudice di merito se ne sia discostato, non potendo il motivo risolversi nella mera proposta di una lettura diversa.

Sul versante del vizio motivazionale, i giudici di legittimità hanno richiamato il consolidato orientamento secondo cui, in presenza di doppia conforme, l’accertamento di fatto del giudice d’appello si fonde con quello di primo grado e la censura ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. non è più deducibile per effetto dell’art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ., salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni. Nel caso concreto la censura è risultata, comunque, genericamente assertiva.

I motivi relativi alla mancata ammissione della prova testimoniale, della consulenza tecnica d’ufficio e delle istanze ex artt. 210 e 213 cod. proc. civ. sono stati esaminati unitariamente e dichiarati inammissibili. La Corte ha escluso il vizio di motivazione apparente, osservando che il giudice d’appello aveva specificamente argomentato la genericità e la non riferibilità dei capitoli di prova ai lavori contabilizzati nel SAL richiamato a fondamento della domanda. Quanto alla CTU, ne è stata confermata l’estraneità all’accertamento richiesto, non potendosi demandare al consulente il compito di stabilire chi avesse eseguito le opere. L’istanza di informazioni è stata ritenuta di natura esplorativa.

Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile quanto al vizio motivazionale e infondato nel merito. La Corte ha confermato il principio secondo cui l’art. 936 cod. civ. presuppone che l’autore delle opere sia un terzo, non legato al proprietario o a chi ha il godimento del fondo da un rapporto negoziale che gli attribuisca il diritto di costruire. Il subappaltatore incaricato dall’appaltatore entra in contatto con la cosa in via meramente secondaria e non può invocare l’indennità sussidiaria, tanto più quando l’autorizzazione dell’ente e la clausola sul pagamento diretto ne evidenziano il legame con la stazione appaltante.

Il sesto motivo, relativo alla condanna alle spese, è stato infine respinto per non essersi la ricorrente confrontata con la motivazione della sentenza impugnata e per non aver indicato dove la questione fosse stata sottoposta al giudice d’appello. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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