L’errore di fatto revocatorio non ricade su questioni valutative o di diritto (Cass. civ. Sez. 2 n. 2666 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla pronuncia impugnata e l’altra dagli atti processuali. Detto errore deve consistere in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, purché il fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, e deve risultare con immediatezza ed essere essenziale e decisivo. L’errore non può ricadere su questioni di diritto né sulla valutazione delle risultanze processuali. Con specifico riguardo all’errore revocatorio contro la sentenza di cassazione, esso deve concernere gli atti “interni” al giudizio di legittimità, nei limiti in cui la Corte è giudice del fatto, e non la pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una controversia tra un’avvocata e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione in merito alla liquidazione di compensi professionali, definita in primo grado e in appello. Il ricorso per cassazione proposto dalla professionista avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma era stato rigettato con ordinanza della S.C. n. 23410/2023, con condanna alle spese. In quella sede, la ricorrente aveva eccepito l’inammissibilità del controricorso dell’Agenzia per difetto di ius postulandi, sostenendo che la difesa sarebbe spettata esclusivamente all’Avvocatura dello Stato; eccezione rigettata dalla Corte, che aveva ritenuto sufficiente la produzione di uno scambio di mail da cui desumere l’indisponibilità dell’Avvocatura a patrocinare l’ente.
Avverso tale ordinanza, la professionista ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., deducendo errori di fatto in relazione alla valutazione della tempestività e del contenuto della documentazione prodotta dall’ente, nonché sulla successione dei suoi difensori. L’Agenzia ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 9611 del 10/04/2024, secondo cui il consigliere che formula la proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ. non è incompatibile a far parte del collegio decidente, non versando in una situazione di incompatibilità ex artt. 51 e 52 cod. proc. civ., poiché la proposta non rivela funzione decisoria.
Nel merito del ricorso per revocazione, la Corte ha ricordato la consolidata nozione di errore di fatto revocatorio, il quale deve consistere in una svista materiale, essere immediatamente percepibile ed avere carattere decisivo, e ha precisato che deve riguardare gli atti “interni” al giudizio di legittimità. Ha altresì richiamato il principio secondo cui la pronuncia della S.C. che abbia dichiarato l’inammissibilità del ricorso per motivi attinenti al merito delle questioni o per la pretesa erronea applicazione di norme processuali non è viziata da errore revocatorio, vertendosi su errori di giudizio.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che l’ordinanza impugnata aveva espressamente preso posizione sull’eccezione di inammissibilità del controricorso, basandosi sulle Sezioni Unite n. 30008 del 2019, che hanno chiarito come, quando la scelta del difensore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione discenda dall’indisponibilità dell’Avvocatura dello Stato a patrocinare, la costituzione a mezzo di un avvocato del libero foro postuli implicitamente la sussistenza del presupposto di legge, senza bisogno di prova. La questione oggetto dell’ordinanza impugnata rientrava nelle ipotesi di cui all’art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016, come disciplinate dal Protocollo d’intesa del 22 giugno 2017.
La Corte ne ha concluso che i rilievi della ricorrente attenevano a questioni di diritto e a valutazioni degli atti, non a mere sviste percettive, e che la Corte, nell’ordinanza impugnata, aveva preso posizione su un punto controverso oggetto di decisione, emergente da una specifica eccezione: ciò è di per sé sufficiente a rendere inammissibile il ricorso per revocazione, ricorrendo l’ipotesi in cui la pronuncia assume natura valutativa e si sottrae al rimedio revocatorio. La censura è stata pertanto dichiarata inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e alle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., in quanto la decisione è conforme alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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