Legittima la specifica tecnica che impone confezionamento flow-pack ermetico (TAR Lazio n. 1771 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante dispone di ampia discrezionalità nella definizione delle specifiche tecniche di gara, sindacabile solo per illogicità, irragionevolezza o sproporzione manifesta. Il giudizio di equivalenza non attiene alla descrizione formale del prodotto offerto, ma alla sua idoneità a soddisfare in via sostanziale e funzionale le esigenze perseguite dall’amministrazione. Non è illegittima la clausola del capitolato che impone, anche per gli imballaggi secondari, un sistema di confezionamento flow-pack con saldatura trasversale e longitudinale, ove la prescrizione risulti attinente e proporzionata all’oggetto dell’appalto e la soluzione alternativa dell’operatore non garantisca il medesimo livello di ermeticità e conservazione. La mancata dotazione del macchinario prescritto integra carenza del requisito di partecipazione e legittima l’esclusione.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore dolciario, ha impugnato la determina a contrarre e la lex specialis della procedura indetta da Agea per la fornitura di biscotti frollini destinati all’aiuto alimentare agli indigenti. Contestava in particolare il punto 3 del capitolato tecnico prestazionale, che impone per l’imballaggio primario una confezione termosaldala con saldatura trasversale e longitudinale, con alette su tutti i lati, e la clausola che estende tale prescrizione ai prodotti analoghi offerti in avvalimento.

Dopo la risposta chiarificatrice della stazione appaltante, che confermava la preclusione di metodologie difformi, la ricorrente formulava offerta con riserva di impugnazione e risultava aggiudicataria. La Commissione, preso atto della carenza del macchinario richiesto, ne disponeva la decadenza dall’aggiudicazione e l’esclusione dalla gara, con escussione della cauzione e segnalazione all’ANAC; quindi aggiudicava il lotto al secondo classificato. Con motivi aggiunti la ricorrente impugnava anche l’aggiudicazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, prescindendo dalla questione di improcedibilità sollevata dalla controinteressata, ha trattato congiuntamente i motivi per la loro connessione. La questione centrale attiene alla legittimità della specifica tecnica di confezionamento e al perimetro del giudizio di equivalenza.

La ricorrente deduceva un “estremo e sproporzionato rigore selettivo”, sostenendo che il proprio sistema di chiusura sarebbe funzionalmente equivalente a quello prescritto. Il Tribunale ha respinto l’assunto, valorizzando la relazione tecnica dell’amministrazione: il flow-pack è un processo continuo e automatizzato, con saldature realizzate tra due dispositivi meccanici riscaldati, che garantisce tenuta elevata; il sistema X-fold a portafoglio, adottato dalla ricorrente per gli stick interni, opera con una sola guida riscaldata e pressione minima, con sigillatura meno ermetica. Le prove in campana del vuoto indicano bollicine d’aria a depressione di appena 0,1 bar per le confezioni X-Fold, contro 0,25-0,30 bar per quelle flow-pack.

Rileva il Collegio come sia la stessa ricorrente ad ammettere di adottare il sistema prescritto solo per la confezione esterna, mentre i pacchetti interni utilizzano piegatura a soffietto. La finalità della prescrizione è garantire la chiusura ermetica e la vita utile del prodotto nei 300 giorni successivi alla consegna, anche dopo l’apertura dell’involucro principale, a tutela di destinatari vulnerabili e di un prodotto non commercializzabile.

Il precedente richiamato dalla ricorrente non è pertinente: il capitolato allora esaminato era formulato in termini diversi e il Tribunale si era limitato a rilevare la non puntualità della prescrizione. La stazione appaltante, proprio per superare quella genericità, ha successivamente specificato il requisito in successive procedure, senza che ciò sia stato contestato.

Sul piano dei principi, la discrezionalità della stazione appaltante è ampia quando i requisiti siano attinenti e proporzionati all’oggetto. L’equivalenza presuppone la corrispondenza sostanziale delle prestazioni, non la mera conformità descrittiva. Nel caso concreto difetta la conformità funzionale, poiché la soluzione alternativa non assicura i medesimi standard di ermeticità. Da qui il rigetto integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, con compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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