Il “posto” nel concorso docenti non coincide con la “classe di concorso” (TAR Puglia n. 344 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La nozione di “specifico posto” di cui al punto B.4.1 dell’allegato B al d.m. n. 205/2023 non coincide con quella di “specifica classe di concorso”: mentre quest’ultima individua uno specifico insegnamento, la prima si riferisce al posto comune, contrapposto al posto di sostegno, e ricomprende l’insegnamento del medesimo strumento musicale a prescindere dal grado di istruzione. Ne consegue che il punteggio aggiuntivo per il superamento di un precedente concorso ordinario spetta anche quando il concorso riguardi una classe di concorso diversa, ma afferente allo stesso strumento su posto comune. Le censure relative alla posizione di un candidato non vincitore sono inammissibili per carenza di interesse quando la graduatoria è composta, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del DDG 2575/2023, dai soli vincitori in numero pari ai posti banditi: la rideterminazione del punteggio non potrebbe comunque produrre alcuna utilità concreta per il ricorrente.

Il Fatto

Una candidata partecipava al concorso ordinario per titoli ed esami per la classe di concorso AJ56 (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado, pianoforte), bandito con DDG MIM 2575 del 6 dicembre 2023, per un unico posto disponibile per la Regione Puglia. Conclusa la procedura, la ricorrente, che aveva riportato 238 punti, si vedeva precedere in graduatoria da altra candidata, vincitrice con 246 punti, e da un terzo candidato con 240,75 punti.

La ricorrente impugnava la graduatoria e le schede di valutazione, sostenendo che alla vincitrice fossero stati erroneamente attribuiti 22,50 punti per sei primi premi in concorsi nazionali e 25 punti per il superamento di due precedenti concorsi ordinari, per classi di concorso diverse dalla AJ56. Deduceva, inoltre, la duplicazione della valutazione del titolo di studio in capo al terzo candidato.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato nel merito, prescindendo dall’esame delle eccezioni preliminari. In primo luogo, la Commissione non aveva affatto attribuito alla vincitrice l’intero punteggio di 22,50 punti per i premi: dal rapporto informativo dell’Ufficio Scolastico Regionale risultava applicato il limite massimo di 7,50 punti previsto dal punto B.2.2 dell’allegato B al d.m. n. 205/2023, nel rispetto sia del criterio di pertinenza allo specifico strumento sia del tetto normativo.

Quanto al riconoscimento di 12,50 punti per il superamento del concorso per la classe AJ55, il Tribunale ha accolto l’interpretazione dell’Amministrazione: le espressioni del legislatore sono differenziate nel medesimo allegato B, laddove ai punti B.1.1 e B.3.1 si fa riferimento alla “specifica classe di concorso”, mentre il punto B.4.1 richiama lo “specifico posto”. La sentenza richiama il precedente del TAR Campania Napoli, Sez. IV, n. 505 del 26 gennaio 2026, secondo cui la locuzione “specifico posto” va correlata alla distinzione tra posto comune e posto di sostegno.

Poiché la classe AJ55 e la classe AJ56 afferiscono entrambe all’insegnamento dello strumento pianoforte nella scuola secondaria su posto comune, il superamento del concorso per la classe AJ55 è stato correttamente valutato, mentre alcun punteggio è spettato per il concorso relativo alla classe A030, non attinente al pianoforte. La somma dei punteggi è stata comunque ricondotta al limite massimo di cinquanta punti.

Infine, le censure relative alla posizione del terzo candidato sono state dichiarate inammissibili: trattandosi di concorso per un unico posto, la graduatoria è composta dai soli vincitori e la rideterminazione del punteggio non avrebbe determinato alcuno scorrimento, né avrebbe alterato la posizione della ricorrente, il cui distacco dalla vincitrice derivava dall’esito delle prove scritte, non contestato. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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