Silenzio sul procedimento espropriativo e cessazione della materia del contendere (TAR Molise n. 186 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., opera quando sopravvenga un’attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato in giudizio. È decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, sì da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. La declaratoria nel merito non è impedita dalla rinuncia al ricorso dichiarata dal ricorrente, quando dalla stessa memoria emerga il completamento del procedimento e la corresponsione di quanto dovuto. Preclusa al giudice l’omissione della statuizione sulle spese, la richiesta di estinzione “senza alcuna pronuncia sulle spese” si interpreta come implicita opzione in favore della compensazione.
Il Fatto
Il Consorzio ricorrente ha chiesto al Comune di Campobasso, con istanza del 5 giugno 2024, l’avvio del procedimento volto all’acquisizione, ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, di un’area di circa mq. 780 di sua proprietà, illegittimamente occupata dall’Ente, o in subordine la restituzione con rimessione in pristino.
Non avendo l’Amministrazione provveduto, il Consorzio ha proposto ricorso ex art. 117 cod. proc. amm. per l’accertamento del silenzio e la condanna a provvedere, con nomina di commissario ad acta. Costituitosi il Comune, sono sopravvenute la comunicazione di avvio del procedimento per l’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’istituto richiamando il proprio orientamento: la cessazione opera quando la successiva attività amministrativa sia integralmente satisfattiva dell’interesse azionato (Cons. Stato, sez. II, n. 1227 del 2020; Cons. Stato, sez. VI, n. 3378 del 2019). Occorre cioè che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo, senza residuare utilità alla pronuncia di merito (Cons. Stato, sez. V, n. 1332 del 2016).
Il Tribunale rileva che nella memoria del 30.5.2025 la difesa ricorrente ha rappresentato che l’Amministrazione ha concluso il procedimento ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 e ha corrisposto la relativa indennità, contribuendo inoltre, previo accordo, a rifondere le spese di giudizio. La pretesa risulta così pienamente soddisfatta.
La circostanza che il Consorzio abbia contestualmente dichiarato di rinunciare al ricorso non muta l’esito. Il Collegio qualifica la fattispecie nei termini della cessazione della materia del contendere nel merito, e non dell’estinzione per rinuncia, perché è il sopravvenuto soddisfacimento a privare di interesse la decisione: lo stesso ricorrente ha riconosciuto essere “cessata la materia del contendere e qualsivoglia interesse alla decisione”.
Sul governo delle spese, il Tribunale esclude che possa pronunciarsi l’omissione. La richiesta di estinzione “senza alcuna pronuncia sulle spese” si interpreta perciò come implicita opzione per la compensazione, soluzione del resto condivisa dal Comune nella propria memoria dell’11.2.2025. Il ricorso è pertanto definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere e spese compensate.
Nota della Redazione
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