Ottemperanza al giudicato e penalità di mora ex art. 114 c.p.a. (TAR Calabria n. 1587 del 12.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm., la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm. è ammissibile anche quando l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. La penalità di mora ha carattere sanzionatorio e si cumula con gli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, decorrendo dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario ad acta. Le spese del giudizio di ottemperanza, in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione, sono poste a carico della stessa e rifuse dal commissario nominato, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e di economia processuale.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione, da parte del Ministero della Giustizia, del decreto emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro, divenuto irrevocabile per mancata impugnazione, con cui è stata accolta la domanda di equa riparazione per la durata non ragionevole del giudizio presupposto. Il titolo condanna l’amministrazione al pagamento di € 2.970,00, oltre interessi fino al soddisfo, a titolo di danno non patrimoniale, nonché delle spese in distrazione.

Il ricorrente deduce l’inadempimento dell’amministrazione, allega la richiesta di pagamento ex art. 5-sexies l. n. 89/2001 e il decorso dei sei mesi dalla presentazione, e chiede la nomina di un commissario ad acta e la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm. per il successivo ritardo. Il Ministero non si costituisce. La causa è trattenuta in decisione alla camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che il decreto azionato ha autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti. Verifica poi che il ricorrente ha inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento ex art. 5-sexies l. n. 89/2001 e che dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi. L’amministrazione, ritualmente destinataria della notificazione, non ha dato prova di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale, onere che su di essa gravava.

Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm. Quanto alla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm., il Tribunale ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 25.06.2014 e la novella dell’art. 1, comma 781, l. n. 208/2015.

Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege o disposti nella condanna, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. Tale importo decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario ad acta.

Il Collegio ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nominando sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, senza compensi ex art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001. Le spese sono poste a carico dell’amministrazione e liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 25.03.2016).

Quanto alla refusione delle spese, il Tribunale precisa che, in caso di ulteriore inerzia, vi provvederà il commissario nel medesimo termine, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele e di economia processuale, onde evitare un secondo giudizio di ottemperanza. Il Collegio richiama infine gli artt. 95 e 510 cod. proc. civ., che nell’espropriazione forzata fanno gravare le spese sul debitore e le soddisfano in prededuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 510 c.p.c.

Tutte le 132 sentenze sull'art. 510 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *