Parere positivo per adesione comunale a società consortile GAL (Corte dei Conti Sez. contr. Molise n. 4 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere previsto dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 configura una peculiare attività di controllo, incentrata su un atto già perfetto ed efficace, per il quale sussiste, nel termine massimo di sessanta giorni concesso alla Corte, un impedimento temporaneo all’esecuzione. L’acquisizione di una partecipazione in una società consortile G.A.L. è legittima ove sussista un “legame di stretta necessarietà” tra la partecipazione e l’esercizio dei compiti istituzionali dell’ente, secondo il vincolo di scopo di cui all’art. 4 T.U.S.P., anche con riferimento alla produzione di un servizio di interesse generale o all’autoproduzione di beni o servizi strumentali, nonché alla salvezza prevista per i Gruppi di Azione Locale in attuazione della normativa unionale. La verifica di sostenibilità finanziaria e convenienza economica dell’operazione è requisito centrale dello scrutinio e deve essere valutata sia con riguardo alla capacità della società di garantire l’equilibrio economico-finanziario, sia alla compatibilità della spesa con gli equilibri di bilancio dell’amministrazione.
Il Fatto
Il Comune trasmetteva alla Sezione regionale di controllo per il Molise la deliberazione consiliare di adesione alla società consortile denominata G.A.L. Molise Rurale S.c.a.r.l., mediante acquisizione di una quota di partecipazione del valore di euro 100,00, con contestuale approvazione dello statuto. L’ente motivava la scelta con la necessità di aderire al Gruppo di Azione Locale per concorrere alla selezione delle Strategie di Sviluppo Locale e accedere ai fondi comunitari di cui all’Intervento LEADER, nell’ambito della programmazione 2023-2027, evidenziando la natura non lucrativa e consortile della società e l’assenza di perdite nei bilanci approvati.
La Motivazione della Corte
La Sezione richiama la natura dell’attività di controllo introdotta dalla novella di cui alla legge n. 118/2022, che non è riconducibile alle tradizionali forme di controllo preventivo o successivo, ma postula un esame incentrato su un atto già perfetto ed efficace, il cui parametro è la conformità a quanto disposto dagli articoli 4, 5, 7 e 8 T.U.S.P., con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
Quanto al vincolo di scopo, la Corte richiama l’indirizzo del giudice amministrativo, secondo cui l’art. 4 T.U.S.P. impone che le partecipazioni pubbliche siano finalizzate esclusivamente a una delle attività tassativamente elencate dal comma 2, verificando che l’adesione del Comune al consorzio sia motivatamente destinata alla produzione di un servizio di interesse generale o all’autoproduzione di servizi strumentali, con la specifica salvezza dei G.A.L. prevista dal comma 6 della medesima disposizione.
In punto di sostenibilità finanziaria e convenienza economica, la Sezione accerta che i bilanci del triennio 2022-2024 risultano chiusi senza perdite e che la quota di partecipazione, di esiguo valore, è inidonea a ledere gli equilibri finanziari dell’ente, apparendo congrua rispetto agli obiettivi perseguiti. In ordine alla compatibilità con l’art. 107 T.F.U.E. in materia di aiuti di Stato, la Corte osserva che l’adesione alla società consortile, promossa in sede unionale e operante a favore di soci pubblici in un limitato ambito territoriale, non può incidere sugli scambi tra Stati membri, presupposto per la ricorrenza dell’aiuto di Stato.
La deliberazione consiliare risulta, pertanto, corredata della motivazione richiesta dall’art. 5, comma 1, T.U.S.P. in ordine alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria, nonché alla compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, e gode dei requisiti di pubblicazione e consultazione pubblica previsti dai commi 2 e dagli articoli 7 e 8 T.U.S.P. La Sezione esprime, quindi, parere positivo, invitando l’ente, pro futuro, a predisporre un’istruttoria adeguata secondo le indicazioni della deliberazione n. 73/2025/INPR.
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Nota della Redazione
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