Spese di lite non liquidabili sotto i minimi tariffari (Cons. Stato n. 4405 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La quantificazione delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale del giudice, ma incontra il limite dei valori tabellari fissati dai decreti parametrici. Nella vigenza dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, il giudice non può diminuire i valori medi di cui alle tabelle allegate oltre il 50 per cento. Ne deriva il divieto di liquidare somme simboliche, lesive del decoro professionale. La riduzione è ammessa solo entro la soglia minima inderogabile e va motivata, ma la serialità e la scarsa complessità del contenzioso non giustificano il superamento del limite. Il d.m. n. 147/2022 ha eliminato la locuzione “di regola”, rendendo l’inderogabilità dei minimi ancora più netta.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari il riconoscimento del diritto all’attribuzione della carta elettronica per la formazione, con accredito dell’importo complessivo di € 2.500,00. Il TAR Sardegna, con la sentenza n. 1067/2025, ha accolto la domanda ma ha compensato le spese del giudizio in ragione della serialità della controversia.

L’appellante contesta la misura del compenso liquidato, pari a soli 500 euro, e chiede la condanna del Ministero al pagamento di € 1.189,00 oltre accessori, deducendo la violazione dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014 come modificato. La questione arriva al Consiglio di Stato per la verifica dei limiti alla riduzione delle spese processuali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla formulazione vigente dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014, modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), del d.m. n. 37/2018. La norma impone al giudice di tener conto dei valori medi tabellari, aumentabili fino al 50 per cento e diminuibili “in ogni caso non oltre il 50 per cento”.

La Corte riconosce che la liquidazione resta espressione di un potere discrezionale, ma delimita tale spazio: è fatto salvo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale, come affermato da Cassazione civile, Sezione II, n. 34842/2023.

Il percorso argomentativo si snoda attraverso il principio di inderogabilità dei minimi tariffari. Richiamando Cass. n. 11788 del 2023, il Consiglio di Stato ricorda che, in assenza di diversa convenzione, i parametri si applicano e il giudice non può scendere sotto i valori minimi. La pattuizione tra avvocato e cliente prevale sulle tabelle solo quando il compenso è stato determinato in forma scritta. Il Collegio richiama sul punto anche Cass. n. 9815 del 2023, Cass. n. 1421 del 2021 e Cass. n. 9690 del 2021, che confermano il carattere inderogabile dei minimi.

La Corte valorizza poi il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, n. 2703 del 2017, che aveva chiarito come le modifiche ai parametri mirassero a superare l’incertezza applicativa e a limitare la discrezionalità del giudice mediante soglie minime percentuali di riduzione. Il d.m. n. 147/2022 ha poi eliminato la locuzione “di regola”, rafforzando l’inderogabilità. La Sezione esclude che tale assetto contrasti con la sentenza n. 427 del 23 novembre 2017 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Su queste basi il Collegio ritiene non corretta la quantificazione operata dal primo giudice, collocata sotto i valori tariffari dello scaglione da € 1.101 a € 5.200, dovendosi applicare la riduzione prevista dall’art. 4, comma 4, del d.m. n. 147/2022. Respinge però il rilievo di apoditticità della motivazione, non essendo il contenzioso connotato da complessità e risultando seriale. L’appello è accolto nei limiti indicati: le spese di primo grado sono rideterminate in € 800,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari; le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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