Annullamento in autotutela del permesso in sanatoria per dichiarazione infedele (Cons. Stato n. 4628 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di permesso di costruire in sanatoria, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il richiedente ometta di rappresentare l’esistenza di una sentenza penale di demolizione relativa alle opere abusive integra una falsa rappresentazione dei fatti rilevante ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990. Ne consegue la legittimità dell’annullamento d’ufficio del titolo anche oltre il termine ordinario, senza che possa invocarsi un legittimo affidamento del privato. La pendenza dell’ordine di demolizione penale è di per sé ostativa al rilascio della sanatoria, in forza del principio di inesauribilità del potere amministrativo di vigilanza e repressione dell’illecito edilizio. L’annullamento è adeguatamente motivato dalla sola non veritiera dichiarazione, che esclude la necessità di una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico concreto.

Il Fatto

Il titolare di un immobile presentava al Comune istanza di concessione edilizia in sanatoria. Nell’ambito del procedimento, su specifica richiesta dell’Amministrazione, rendeva una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attestava l’esistenza di un’ordinanza di sospensione e di un’ordinanza di demolizione, senza menzionare una sentenza penale di demolizione delle medesime opere.

Il Comune disponeva quindi l’annullamento in autotutela del permesso di costruire in sanatoria, ravvisando l’infedeltà della dichiarazione. Il ricorso proposto davanti al TAR Campania veniva respinto, con condanna alle spese. Gli eredi dell’originario ricorrente, dopo l’interruzione del processo e la riassunzione, hanno impugnato la sentenza davanti al Consiglio di Stato, deducendo tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo impone di verificare l’applicabilità dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, che consente l’annullamento d’ufficio oltre il termine semestrale quando il provvedimento sia stato conseguito sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false o mendaci. L’appellante sostiene di aver dichiarato quanto richiesto dal Comune, che non avrebbe domandato di indicare le sentenze penali.

La Corte respinge la censura. La richiesta comunale riguardava i “verbali edilizi e ordinanze sindacali” sulle opere abusive: la sentenza penale di demolizione rientra in tale categoria, trattandosi di provvedimento demolitorio. Il dato trova riscontro negli atti di causa, cosicché la dichiarazione risulta infedele su un elemento rilevante per le determinazioni amministrative.

Con il secondo motivo si deduce che la pendenza dell’ordine di demolizione penale non impedirebbe il rilascio della sanatoria, limitandosi a imporre al giudice dell’esecuzione la revoca dell’ordine. La Corte richiama il Cons. Stato, sez. VI, n. 4205 del 2019: l’accertamento dell’illecito penale, con ordine di demolizione scaturente dal giudicato, è di per sé ostativo alla sanatoria. Opera il principio di inesauribilità del potere amministrativo di vigilanza e controllo, con la conseguente doverosità dell’annullamento in autotutela una volta conosciuto il giudicato penale.

Sul terzo motivo la Corte esclude che serva una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico concreto. Il provvedimento è adeguatamente suffragato dalla rilevata falsità della dichiarazione resa dal richiedente. Il collegio richiama il Cons. Stato, sez. III, n. 7428 del 2025: la natura non veritiera delle dichiarazioni, indipendentemente dal rilievo penale, giustifica il superamento del termine ordina

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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