Pensione di reversibilità all’orfano maggiorenne: l’inabilità va verificata alla data del decesso del dante causa (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 229 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamento pensionistico di reversibilità in favore degli orfani maggiorenni, il requisito dell’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, ai sensi dell’art. 45 del DPR n. 915 del 1978 e dell’art. 82 del DPR n. 1092 del 1973, deve essere accertato con riferimento alla data del decesso del genitore dante causa. Non è sufficiente che l’inabilità sia sopravvenuta in epoca successiva, dovendosi trattare di una condizione già esistente al momento della morte del genitore. L’accertamento del requisito, che richiede un’apposita valutazione medico-legale, non può essere fondato su mere deduzioni o su patologie la cui insorgenza risulti certificata solo in epoca successiva al decesso.
Il Fatto
La ricorrente, figlia maggiorenne di un ex titolare di pensione di guerra di ottava categoria deceduto nel 1996, presentava nel novembre 2020 istanza per ottenere la pensione di reversibilità in qualità di orfana inabile. La domanda veniva preceduta da una visita della Commissione Medica di Verifica, che esprimeva giudizio negativo circa la sussistenza dell’inabilità. Nel ricorso, la ricorrente deduceva di essere affetta da numerose patologie, tra cui esiti di isteroannessectomia bilaterale, turbe dell’umore, poliartralgie e grave deficit deambulatorio, asserendo che tali condizioni la rendevano inabile al lavoro e che la Commissione aveva errato. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si costituiva contestando la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della prestazione. Il Giudice disponeva una consulenza tecnica d’ufficio, affidando al Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa il compito di verificare la condizione di inabilità della ricorrente alla data del decesso del padre, avvenuto il 3 dicembre 1996.
La Motivazione della Corte
Il Giudice contabile ha premesso che, ai sensi dell’art. 82 del DPR n. 1092 del 1973, la pensione di reversibilità spetta agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro, conviventi a carico del dipendente o pensionato e nullatenenti. Con specifico riferimento alle pensioni di guerra, l’art. 45 del DPR n. 915 del 1978 riconosce il diritto alla pensione ai figli maggiorenni che siano o divengano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro. Ha quindi richiamato l’art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, che estende la disciplina del trattamento ai superstiti a tutte le forme esclusive o sostitutive del regime dell’assicurazione generale obbligatoria, e l’art. 8 della legge n. 222 del 1984, che definisce l’inabilità come l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Il thema decidendum è stato incentrato sull’accertamento della sussistenza del requisito sanitario alla data del decesso del padre, evento verificatosi nel 1996, e non già al momento della domanda o della valutazione. Il Giudice ha condiviso le conclusioni del Collegio Medico Legale, il cui parere è stato ritenuto ampiamente motivato e fondato su un rigoroso supporto medico-scientifico. Dalle relazioni peritali è emerso che, alla data del decesso del padre, la ricorrente era affetta da spondiloartrosi C5-C6-C7, scoliosi del rachide dorsale, spondiloartrosi lombare con discopatia L5-S1 e artrosi scapolo-omerale, patologie che, tuttavia, non escludevano una residua capacità lavorativa per attività sedentarie.
Il Collegio Medico Legale ha escluso che alla data del 1996 fosse presente la patologia depressiva, risultando certificata solo a partire dal 2012, come emerso dalle certificazioni del Centro di Salute Mentale prodotte in atti, la più risalente delle quali è del 2 ottobre 2012. Quanto al quadro clinico complessivo, l’unico documento coevo al decesso era un certificato medico del 24 dicembre 1996, mentre il successivo verbale di invalidità civile del 2 ottobre 2002 riconosceva una percentuale limitata, già allora attestata al 40%, con anamnesi di invalidità al 35% dal 1997.
Il Giudice ha pertanto ritenuto che la ricorrente non avesse fornito elementi documentali idonei a dimostrare che l’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro fosse già presente alla data della morte del padre. La documentazione prodotta, in particolare la relazione di parte del maggio 2025, non era in grado di offrire informazioni sulla sussistenza della patologia psichiatrica nel 1996. Il ricorso è stato quindi respinto per carenza del requisito dell’inabilità al momento del decesso del dante causa. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della complessità delle questioni medico-legali affrontate, con separato decreto per la liquidazione dei compensi al difensore della ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
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Nota della Redazione
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