Indebita percezione contributi Covid: giurisdizione contabile e condanna solidale (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 152 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti ha giurisdizione in materia di indebita percezione di contributi a fondo perduto erogati a sostegno delle imprese durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, poiché la specifica destinazione delle provvidenze al sistema produttivo integra gli estremi di un programma pubblicistico, determinando l’insorgenza di un rapporto di servizio di tipo funzionale tra l’Amministrazione erogante e il beneficiario. Tale rapporto sussiste anche quando il contributo sia stato ottenuto mediante dichiarazioni mendaci, configurandosi la responsabilità amministrativa per danno erariale in capo al legale rappresentante della società percettrice, in solido con la società stessa, per l’importo delle erogazioni indebitamente percepite.
Il Fatto
La Procura regionale per le Marche conveniva in giudizio una società a responsabilità limitata semplificata e la sua legale rappresentante, amministratrice e socia unica, per sentirle condannare al risarcimento del danno erariale conseguente all’indebita percezione di contributi pubblici. La società, esercente attività di ristorazione con somministrazione, aveva presentato istanza per ottenere il contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Rilancio”, dichiarando un ammontare di fatture e corrispettivi riferiti al mese di aprile 2019 pari a una determinata somma e un azzeramento del fatturato ad aprile 2020. Dagli accertamenti della Guardia di Finanza emergeva, tuttavia, che la società era stata costituita solo in data successiva al periodo di riferimento dichiarato e non era affatto operativa nell’aprile 2019. Sulla base di tali false dichiarazioni, l’Agenzia delle Entrate erogava alla società tre distinti contributi, di cui il primo ai sensi del decreto “Rilancio”, il secondo del decreto “Ristori” e il terzo del decreto “Natale”, per un importo complessivo di € 49.016,00. La legale rappresentante veniva, inoltre, condannata dal G.U.P. presso il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza divenuta irrevocabile, per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato la contumacia dei convenuti, ritualmente citati e non costituitisi in giudizio.
In via pregiudiziale, il Collegio ha affermato la giurisdizione contabile, richiamando il consolidato orientamento secondo cui le provvidenze erogate per sostenere le imprese colpite dalle restrizioni pandemiche, lungi dall’avere finalità meramente assistenzialistiche, rispondono a uno specifico programma pubblicistico di preservazione del tessuto produttivo. Tale destinazione dei contributi determina l’instaurazione di un rapporto di servizio di tipo funzionale tra l’Amministrazione e i percettori, i quali vengono inseriti nell’iter procedimentale dell’ente pubblico quali compartecipi dell’attività volta al conseguimento di finalità di interesse pubblico. A sostegno di tale conclusione, la sentenza richiama i propri precedenti, nonché la giurisprudenza della Sezione Ligure, Toscana e della Sezione II d’Appello della Corte dei conti.
Nel merito, la Corte ha ritenuto la domanda della Procura fondata. Dalle indagini svolte risultava, infatti, accertato che la società era stata costituita solo nel giugno 2019 e aveva iniziato l’attività nel luglio successivo, cosicché le dichiarazioni relative al fatturato dell’aprile 2019 erano radicalmente false e avevano determinato l’erogazione di contributi non spettanti, non sussistendo i requisiti normativamente previsti per l’accesso alle provvidenze.
La Corte ha, quindi, accolto integralmente la domanda, condannando la società e la legale rappresentante, in solido tra loro, al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate della somma di € 49.016,00, maggiorata di rivalutazione monetaria dalle date di percezione dei contributi e sino alla pubblicazione della sentenza, oltre agli interessi legali sulla somma rivalutata, ai sensi dell’art. 1282 c.c., con decorrenza dal deposito della decisione e sino al soddisfo del credito erariale. Le spese di giudizio sono state poste a carico delle parti soccombenti, da liquidarsi a cura della Segreteria ai sensi dell’art. 31 del c.g.c.
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Nota della Redazione
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