Omesso esame del vizio del consenso integra il vizio di motivazione (Cass. civ. Sez. II n. 652 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di interpretazione della domanda giudiziale, il fatto va individuato con criteri giuridici e non puramente materiali, identificandosi con il titolo della pretesa azionata. Il giudice d’appello che, nell’esaminare le emergenze istruttorie, ne limiti impropriamente l’inferenzialità a una sola delle domande o a un solo profilo di domanda incorre nel vizio di omesso esame di un fatto controverso e decisivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Una sentenza così resa è affetta da nullità, avendo deciso in assenza di pienezza di scrutinio. La restrizione della portata della domanda diretta a far valere latamente il vizio del volere produce un’illegittima amputazione del petitum, che si riverbera sulla decisione rendendola affetta da error in judicando.
Il Fatto
Un promittente venditore convenne in giudizio la promissaria acquirente di un lotto di terreno, chiedendo l’emanazione di una sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. e la condanna al pagamento del saldo del prezzo pattuito, oltre al risarcimento del danno. La promessa di vendita, conclusa nel 2005, aveva tenuto conto della destinazione edificabile che il fondo aveva assunto fino al 2002, quando un errore del Comune l’aveva ricondotta ad agricola. La promissaria, ritenendo che il negozio fosse stato stipulato sul presupposto condiviso del ripristino della destinazione edificatoria, si difese chiedendo la risoluzione o l’annullamento del contratto per errore riconoscibile incidente sulla qualità essenziale del bene, e in subordine la riduzione del prezzo ad equità.
Il Tribunale accolse la domanda del promittente. La Corte d’appello rigettò l’impugnazione della promissaria, ritenendo che questa non avesse svolto specifica censura sulla presupposizione e che le ulteriori doglianze, esposte solo in comparsa conclusionale, fossero tardive. La promissaria ricorse per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto i primi due motivi, tra loro correlati, dichiarando assorbito il terzo. Il nucleo della decisione sta nel rapporto tra interpretazione della domanda e obbligo di pieno esame delle emergenze istruttorie. Il giudice d’appello, infatti, aveva assegnato al motivo di impugnazione un significato indebitamente riduttivo, leggendolo come censura di violenza morale ex art. 1435 cod. civ., mentre la doglianza era diretta a far valere un vizio del volere in genere, in primo luogo per errore, essenziale e riconoscibile.
La Corte ribadisce il consolidato principio secondo cui l’apprezzamento probatorio è riservato al giudice di merito. Tuttavia, quando il giudice d’appello non prende in esame le emergenze di causa, o ne limita impropriamente l’inferenzialità a una sola delle domande o a un solo profilo di domanda, ricorre il vizio di omesso esame di un fatto controverso e decisivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Diversamente si attribuirebbe valenza di esame a una mera apparenza, priva di un consapevole scrutinio sul diritto controverso.
Quanto alla qualificazione della domanda, la Corte richiama il principio per cui il fatto deve essere individuato in base a criteri giuridici e non puramente materiali, coincidendo con il titolo della pretesa azionata, comprensivo di tutto ciò che è strumentale o accessorio alla prestazione dedotta. Il contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità in ipotesi tipizzate: vizio di nullità processuale ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.; errore sulla qualificazione giuridica dei fatti, deducibile ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; omessa rilevazione di un fatto allegato e non contestato, nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Nel caso concreto, la restrizione della portata della domanda ha prodotto un’illegittima amputazione del petitum, riverberatasi sulla decisione, affetta da error in judicando. Per l’effetto la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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