Riduzione spese processuali entro il 50 per cento dei valori medi (Cass. civ. Sez. V n. 20173 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, durante la vigenza dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018 e dal d.m. n. 147 del 2022, il giudice non può in nessun caso, salvo specifica pattuizione, diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate. Il valore della controversia, ai fini del rimborso, si determina secondo il criterio del disputatum: per il primo grado secondo la domanda o la somma accordata, per l’appello secondo la sola somma impugnata. Il giudice del rinvio chiamato al solo ricomputo delle spese non liquida il compenso per la fase istruttoria, per assenza di una nuova trattazione. Le censure sono infondate quando la liquidazione complessiva risulta superiore a quanto spettante in base ai parametri.
Il Fatto
Il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in sede di rinvio, aveva parzialmente accolto l’appello limitatamente alla compensazione delle spese di lite.
La vicenda trae origine dall’opposizione a una cartella di pagamento, invalidamente notificata e conosciuta dall’opponente solo attraverso un estratto di ruolo. La decisione di accoglimento era stata impugnata soltanto per la statuizione sulle spese. La società intimata non si è costituita.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’ambito del giudizio di rinvio. L’efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio riguarda non solo le questioni dedotte nel giudizio di legittimità, ma anche quelle che avrebbero potuto essere prospettate dalle parti o rilevate d’ufficio quale presupposto necessario della decisione. Poiché l’ordinanza di rinvio n. 1791/2023 aveva implicitamente ritenuto ammissibile il ricorso introduttivo, non si pone la questione sull’applicabilità dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973.
Sul merito, il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 17405 del 2012: i nuovi parametri si applicano quando la liquidazione intervenga dopo l’entrata in vigore del decreto e riguardi un professionista che non abbia ancora completato la prestazione. Se il giudizio di primo grado si è concluso prima del nuovo d.m., non operano i nuovi parametri per quel grado; ma il giudice dell’impugnazione, investito anche della liquidazione del grado precedente, applica la disciplina vigente al momento della sentenza d’appello, perché il compenso è corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata.
La Corte ricostruisce l’evoluzione dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014. Nel testo originario i valori medi potevano essere aumentati fino all’80 per cento o diminuiti fino al 50 per cento. Con la modifica del d.m. n. 37 del 2018 i valori medi «possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento». Ne deriva l’inderogabilità delle riduzioni massime. La Corte richiama anche la sentenza della Corte di giustizia 427/2017, rilevando che i parametri, pur predisposti dal CNF, sono adottati dal Ministero della giustizia, organo statale, per finalità di interesse generale.
Quanto al valore della causa, si applica il criterio del disputatum: per il primo grado la somma domandata o accordata, per l’appello la sola somma impugnata. Nel caso concreto, il valore di primo grado era pari a Euro 4.188,31; in appello, in rinvio, il valore è stato determinato in base alle somme rispettivamente accordate. Il giudice del rinvio, chiamato al solo ricomputo delle spese, non deve il compenso per la fase istruttoria, per assenza di nuova trattazione.
Il Collegio conclude che, pur risultando per talune fasi la liquidazione inferiore ai minimi tabellari, la somma complessiva dei gradi è superiore a quanto spettante secondo i parametri. Il ricorso è pertanto integralmente respinto, con conseguente infondatezza delle censure.
Nota della Redazione
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