Presunzione di distribuzione degli utili e prova contraria del socio (Cass. civ. Sez. 5 n. 13134 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le garanzie partecipative di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 si applicano esclusivamente al soggetto destinatario dell’accesso e non si estendono al terzo socio nei cui confronti venga emesso un autonomo avviso di accertamento fondato sugli utili accertati in capo alla società. La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di una società a ristretta base non richiede la prova di un legame parentale, ma grava sul socio l’onere di una prova contraria rigorosa, che non può limitarsi alla mera eccezione di estraneità alla gestione: egli deve dimostrare di non avere percepito gli utili, indicando chi li abbia percepiti e offrendone prova, ovvero come siano stati impiegati. La mancata allegazione all’avviso di una segnalazione interna tra uffici non ne determina l’illegittimità quando l’atto non abbia valenza istruttoria ma costituisca mero atto d’impulso, essendo la motivazione integrata dagli atti istruttori consequenziali.
Il Fatto
Il contribuente impugnava due avvisi di accertamento Irpef per gli anni 2007 e 2009, con cui l’Agenzia delle entrate aveva ripreso a tassazione i maggiori redditi derivanti dalla distribuzione degli utili accertati nei confronti della società a ristretta base di cui egli era socio all’80 per cento. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso e la Commissione tributaria regionale, rigettando l’appello erariale, riteneva gli avvisi illegittimi sia per vizi formali, sia nel merito per l’insufficienza della prova presuntiva. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il primo motivo, relativo ai vizi formali, richiamando il principio per cui le garanzie dell’art. 12 della legge n. 212 del 2000 spettano solo al soggetto sottoposto a verifica, non al terzo socio verso cui sia emesso un avviso autonomo: il termine di sessanta giorni per le osservazioni al PVC vale per la società, non per il socio che non ne sia il legale rappresentante. Quanto alla mancata allegazione della segnalazione interna, la Corte ha escluso ogni vizio motivazionale, poiché l’obbligo di allegazione degli atti richiamati ex art. 7 della legge n. 212 del 2000 sussiste solo per quelli aventi funzione integrativa della motivazione e non per i meri atti interni di impulso.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha ribadito che la ristretta base sociale è di per sé sufficiente a fondare la presunzione di distribuzione degli utili, senza necessità di un legame di parentela tra i soci. Ha inoltre precisato che la prova contraria del socio deve essere rigorosa e non può risolversi nella mera allegazione di elementi indiziari quale l’estraneità alla gestione, gli studi universitari, la convivenza con la madre o l’assenza di conti correnti, trattandosi di circostanze prive di valenza probatoria rispetto alla effettiva percezione degli utili.
La Corte ha infine distinto i due orientamenti in materia di prova liberatoria: quello più rigoroso, che esige la dimostrazione dell’accantonamento o reinvestimento degli utili; quello che ammette la prova dell’assoluta estraneità del socio alla vita societaria, purché essa sia precisa e rigorosa e verta non sulla gestione ma sulla stessa società, con esclusione di ogni attività di controllo e informativa. Nel caso di specie, la CTR non aveva fatto buon governo di tali principi, attribuendo rilievo a elementi irrilevanti e contraddittori. Il ricorso è stato pertanto accolto, con cassazione e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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