Compensazione delle spese nel giudizio amministrativo e parametri del d.m. n. 55/2014 (Cons. Stato n. 3458 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Anche nel giudizio amministrativo la liquidazione delle spese giudiziali deve muovere dai parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, adottato dopo l’abrogazione del sistema tariffario ad opera dell’art. 9, comma 1, della legge n. 27 del 2012. I parametri e le soglie numeriche ivi previsti costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard della prestazione, non un vincolo inderogabile ai minimi tariffari. Solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi il giudice deve indicare i criteri seguiti, fermo il limite dell’art. 2233, secondo comma, cod. civ. contro liquidazioni simboliche. La condanna del soccombente non ha portata assoluta: la sua derogabilità può essere disposta dal giudice anche in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, tra cui la serialità del contenzioso e l’assenza di complessità.

Il Fatto

La parte appellante aveva ottenuto dal Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a fruire della Carta docente per due anni scolastici, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione. Non ottenuta spontaneamente l’esecuzione, la ricorrente propose ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia.

Nelle more, il Ministero ha dato integrale esecuzione al giudicato, cosicché il primo giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese, il TAR le ha integralmente compensate, richiamando la serialità del contenzioso e le oggettive difficoltà organizzative dell’Amministrazione, ponendo però a carico di quest’ultima il rimborso del contributo unificato. La parte ha appellato il solo capo sulle spese, dolendosi della compensazione e della motivazione asseritamente apparente e contraddittoria.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta la questione della liquidazione delle spese nel processo amministrativo, muovendo dalla constatazione che il d.m. n. 55 del 2014 è stato introdotto in un assetto ordinamentale già segnato dall’abrogazione delle tariffe professionali. Il giudice è quindi tenuto a regolare le spese secondo i parametri generali del decreto, assumendo una decisione che incide sui rapporti tra le parti processuali e non su quello autonomo tra avvocato e cliente.

La Sezione precisa che, venuto meno il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri e le soglie numeriche, con i relativi aumenti e diminuzioni, operano come criteri di orientamento e individuano la misura media della prestazione. Ne deriva che solo uno scostamento apprezzabile dai valori medi impone al giudice di esplicitare i criteri seguiti, con il limite dell’art. 2233 cod. civ. che vieta liquidazioni praticamente simboliche.

Il passaggio centrale riguarda la compensazione. La Corte ribadisce che la condanna del soccombente al pagamento delle spese non ha portata assoluta e inderogabile. La derogabilità può profilarsi, oltre che ex lege, in presenza di elementi che giustifichino la diversificazione dalla regola generale, come la soccombenza reciproca, l’assoluta novità della questione, il mutamento di giurisprudenza o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

Su questa base l’appello è accolto in parte. La pretesa dell’appellante viene riconosciuta nella misura di € 800,00 per il primo grado, poiché il ricorso non presentava particolare complessità ed era connotato da elevata serialità rispetto ad altre ottemperanze analoghe, di pronta risoluzione. La Sezione valorizza espressamente tale serialità come elemento da considerare nella liquidazione, richiamando la propria giurisprudenza sul punto. Le spese del grado d’appello seguono la soccombenza del Ministero e sono liquidate in € 300,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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