Spese di lite sotto i minimi tabellari e liquidazione simbolica illegittima (Cons. Stato n. 4575 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La quantificazione delle spese processuali costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice, ma resta fermo il divieto di attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale e dell’inderogabilità dei minimi tabellari. Il giudice amministrativo è tenuto a motivare la liquidazione solo quando intenda discostarsi dalla regola della soccombenza. La serialità del contenzioso, pur non essendo ipotesi derogatoria espressa al principio della soccombenza, può essere valorizzata ai fini della riduzione del compenso, ma entro i parametri tariffari e le soglie minime di riduzione. Il rispetto dei parametri assicura la proporzione tra prestazione professionale e compenso liquidato.

Il Fatto

L’appellante aveva proposto ricorso davanti al TAR Sardegna per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, sezione lavoro, che le aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per il docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, con accredito dell’importo complessivo di € 2.000,00.

Il Tribunale aveva accolto il ricorso per ottemperanza e assegnato al Ministero sessanta giorni per la costituzione della carta, liquidando però le spese di lite in soli 400,00 euro, in ragione della serialità della controversia. L’interessata ha impugnato la sentenza nella parte relativa alla liquidazione, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dei parametri tariffari, per la misura ritenuta inferiore ai minimi e lesiva del decoro professionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a., le precedenti sentenze della Sezione su casi analoghi. Ribadisce preliminarmente che il giudice amministrativo deve motivare la decisione sulle spese solo quando si discosti dalla regola della soccombenza.

Pur riconoscendo che la quantificazione del compenso è espressione di potere discrezionale, la Corte ribadisce il divieto di attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale. Sul punto richiama la Cass. civ., Sez. II, n. 34842/2023 e il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, n. 2703 del 27 dicembre 2017, che aveva chiarito la finalità delle modifiche ai parametri: superare l’incertezza applicativa e limitare il perimetro di discrezionalità del giudice mediante soglie minime percentuali di riduzione.

Su queste basi, la Corte ritiene non corretta la quantificazione operata dal primo giudice, perché collocata al di sotto dei valori tariffari dello scaglione da € 1.101 a € 5.200, anche considerando la riduzione prevista dall’art. 4, comma 4, del D.M. n. 147 del 2022. Al tempo stesso, respinge la censura di apoditticità della motivazione: il contenzioso è oggettivamente privo di complessità e connotato da serialità.

La Corte precisa che la serialità del contenzioso, pur non figurando tra le eccezionali ipotesi derogatorie del principio della soccombenza, può essere valorizzata ai fini della riduzione del compenso, in quanto indice di minor impegno difensivo. Il rispetto dei parametri assicura la proporzione tra prestazione e compenso, secondo l’art. 2, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014.

In accoglimento dell’appello, la sentenza è riformata con liquidazione delle spese del primo grado in euro 800,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado di appello sono compensate, tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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