Spese lite giudice amministrativo tra minimi tariffari e divieto liquidazioni simboliche (Cons. Stato n. 2107 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La quantificazione delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale del giudice, ma incontra il limite delle soglie minime fissate dai parametri tabellari e il divieto di attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale. La riduzione del compenso per il carattere seriale del contenzioso e per la non elevata complessità delle questioni è ammessa, purché la motivazione dia conto di tali ragioni e non scenda sotto i valori tariffari minimi. Il giudice amministrativo non è tenuto a motivare analiticamente la liquidazione quando si conformi alla regola della soccombenza, ma deve giustificare lo scostamento dai minimi. Il riferimento alla serialità della causa e all’assenza di profili di complessità non integra difetto assoluto di motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito davanti al TAR Umbria per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Perugia, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito, rimasto inerte, ad attribuire allo stesso la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, con accredito di complessivi 2.000,00 euro.

Il primo giudice ha accolto integralmente il ricorso, fissando sessanta giorni per l’adempimento, e ha liquidato le spese in 500,00 euro, in considerazione del carattere seriale della causa. L’appellante ha impugnato la sola statuizione sulle spese, sostenendo che la liquidazione fosse inferiore ai parametri tariffari minimi e che il riferimento alla serialità costituisse motivazione meramente apparente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio per cui il giudice amministrativo deve motivare la decisione sulle spese solo quando intenda discostarsi dalla regola della soccombenza (Cons. Stato, Sez. V, n. 5947/2024). La quantificazione resta espressione di un potere discrezionale, ma è fatto salvo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale (Cass. civ., Sez. II, n. 34842/2023).

Sul piano dei valori tabellari, la Sezione richiama il parere della Sezione Consultiva n. 2703 del 27 dicembre 2017, reso sullo schema di modifiche al d.m. n. 55/2014. Quel parere chiarisce che le modifiche erano dirette a superare l’incertezza applicativa derivante dalla possibilità di liquidare il compenso senza alcuna soglia numerica minima, e a limitare la discrezionalità del giudice individuando soglie percentuali di riduzione non superabili. La Sezione Consultiva ha escluso che l’inderogabilità dei minimi contrasti con la sentenza della Corte di Giustizia UE n. 427 del 23 novembre 2017.

Alla luce di tali coordinate, la quantificazione operata dal primo giudice risulta non corretta, perché si colloca al di sotto dei valori tariffari approvati con il d.m. n. 147 del 2022 per lo scaglione da 1.101 a 5.200 euro, anche tenendo conto della riduzione dell’art. 4, comma 4 del medesimo decreto.

Il Collegio ritiene però di non condividere la censura di difetto assoluto di motivazione. Il contenzioso è oggettivamente privo di profili di complessità e riveste carattere seriale, stanti i numerosi analoghi precedenti: la motivazione del TAR non è dunque apodittica. La Sezione dichiara di uniformarsi ai recenti precedenti in materia (Cons. Stato, Sez. VII, n. 5201/2025, n. 3897/2025, n. 4426/2025, n. 4429/2025, n. 4431/2025, n. 5188/2025, n. 5200/2025, n. 6924/2025 e n. 6935/2025).

In accoglimento dell’appello, la sentenza è riformata e le spese del primo grado sono determinate in 800,00 euro, oltre accessori e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Le spese del secondo grado, liquidate in 300,00 euro, seguono la soccombenza e gravano sul Ministero appellato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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