Danno esistenziale da mancata erogazione delle ore di sostegno scolastico (Cons. Stato n. 2108 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata erogazione, in favore di un minore affetto da grave disabilità, delle ore di sostegno didattico riconosciute nel Piano Educativo Individualizzato lede una situazione soggettiva di rango costituzionale e integra gli estremi dell’art. 2043 cod. civ. e del danno esistenziale di cui all’art. 2059 cod. civ.. La lesione del diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica si configura, di per sé sola, quale vulnus alle attività realizzatrici e agli assetti relazionali della persona con disabilità. Il danno esistenziale è provato per presunzioni e liquidato con valutazione equitativa ex artt. 2056 e 1226 cod. civ., parametrata alle ore non erogate e al periodo di carenza. Non è invece risarcibile il danno esistenziale futuro, privo del carattere della gravità e non ancora verificabile. È inibito al giudice amministrativo pronunciarsi sull’assegnazione delle ore di sostegno per gli anni scolastici successivi, in ragione del divieto di cui all’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. e della natura dinamica del PEI.
Il Fatto
Il genitore di una minore affetta da grave disabilità psico-motoria impugnava dinanzi al TAR Campania la nota con cui l’istituto scolastico aveva assegnato alla figlia 22 ore settimanali di sostegno, anziché le 27 corrispondenti all’intero orario, come previsto dal PEI. Chiedeva altresì l’accertamento del diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica in un monte ore superiore, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti e patendi.
Il TAR, dopo l’esecuzione dell’ordinanza cautelare del 26 febbraio 2024 con cui l’amministrazione aveva riconosciuto le 27 ore, dichiarava improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, condannando la scuola alle spese ma omettendo di pronunciarsi sul capo risarcitorio. Da qui l’appello, con cui si deduce la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e si chiede l’accertamento del diritto alle 27 ore anche per gli anni successivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo nella parte relativa al solo anno scolastico 2023-2024. Poiché la declaratoria di improcedibilità non è stata appellata dall’amministrazione, è ormai passato in giudicato l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento che assegnava 22 ore. Ne deriva che, dal 9 gennaio al 26 febbraio 2024, alla minore sono state erogate cinque ore settimanali in meno rispetto a quelle spettanti.
Accertati il carattere ingiusto della condotta e l’illegittimità dell’atto, il Consiglio di Stato ravvisa anche la colpa dell’amministrazione, sia nella forma della colpa d’organizzazione, desumibile in re ipsa dal mancato apprestamento del sostegno fino all’intervento cautelare, sia quale negligenza specifica, per aver disatteso le indicazioni imposte dalla gravità dell’handicap.
Sul nesso causale la Sezione richiama il proprio orientamento (Cons. Stato n. 1286 del 2016 e Cons. Stato n. 759 del 2018): la mancata fruizione della piena assegnazione delle ore di sostegno riconosciute nel PEI comporta di per sé la lesione della correlativa situazione soggettiva di vantaggio, di rango costituzionale, dando luogo al diritto al risarcimento del danno esistenziale ex art. 2059 cod. civ. Il diritto all’istruzione del minore con disabilità è diritto fondamentale, tutelato dagli artt. 7 e 24 della Convenzione ONU del 2006, ratificata con legge n. 18/2009, e dagli artt. 34 e 38 Cost.
Quanto alla liquidazione, il Collegio adotta il metodo equitativo già impiegato in caso di mancata erogazione del sostegno (Cons. Stato n. 5317 del 2014), aggiornando la somma-parametro mensile da euro 1.000,00 a euro 1.300,00 per il mutato costo della vita. Applicando la percentuale di riduzione (18,52%) e moltiplicandola per il periodo di carenza, quantificato in un mese e sedici giorni, il risarcimento è determinato in euro 385,00.
È invece respinta la domanda di risarcimento del danno esistenziale futuro. La voce va riferita ai danni attuali, non a quelli solo potenzialmente sviluppabili; le Sezioni Unite n. 26972 dell’11 novembre 2008 esigono che il pregiudizio sia grave e serio, escludendo il danno ipotetico. Parimenti infondato è il secondo motivo: il PEI ha valenza temporalmente limitata e va elaborato e aggiornato annualmente ex art. 12, comma 5, legge n. 104/1992. La determinazione del fabbisogno futuro compete all’amministrazione in sede di redazione del piano, e una pronuncia del giudice violerebbe il divieto di cui all’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. Le spese sono integralmente compensate per reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno
- Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito
- Art. 2056 c.c. – Valutazione dei danni
- Art. 2059 c.c. – Danni non patrimoniali