Proposte migliorative e non varianti nella concessione del servizio di ristorazione scolastica (TAR Lombardia n. 322 del 09.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento di concessioni di servizi, le clausole della lex specialis che ammettono “proposte innovative o migliorative” non introducono una facoltà di presentare varianti ove non incidano sui caratteri essenziali della prestazione e sui requisiti minimi posti a pena di esclusione. L’interpretazione delle clausole di gara segue i criteri letterale e sistematico degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. e non può essere integrata per ricavarne significati impliciti, quando il tenore testuale non presenti ambiguità. Il responsabile unico del procedimento può integrare le modalità di presentazione dell’offerta per rimediare a un malfunzionamento tecnico della piattaforma telematica, senza violare la legge di gara né il principio di unicità della proposta negoziale. La contestazione di un punteggio per un profilo rispetto al quale il ricorrente abbia adottato la medesima modalità redazionale integra abuso del diritto e si scontra con il divieto di venire contra factum proprium.

Il Fatto

Il Comune ha indetto una procedura aperta per l’affidamento in concessione triennale del servizio di ristorazione scolastica e dei pasti a domicilio, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito della valutazione le due offerte risultano separate da un distacco minimo: l’aggiudicataria consegue 90,76 punti, la seconda classificata 90,31.

La società seconda classificata impugna l’aggiudicazione, la legge di gara, i verbali e la proposta di aggiudicazione, deducendo vizi dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica, illegittimità dell’operato del RUP nella gestione dell’invio dei documenti e inattendibilità dei punteggi attribuiti all’aggiudicataria. Domanda l’annullamento, la riedizione della gara, il risarcimento in forma specifica e, in subordine, per equivalente. Con motivi aggiunti propone ulteriori censure sugli stessi atti. Il Comune e la controinteressata resistono chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, relativi al criterio che assegna un massimo di sette punti alle proposte innovative e/o migliorative. La ricorrente sostiene che tale previsione avrebbe introdotto una facoltà di presentare varianti in contrasto con il bando. La censura non supera il vaglio testuale: la clausola ha ad oggetto semplici migliorie che attribuiscono vantaggi all’ente, mentre le caratteristiche minime del progetto restano imposte a pena di esclusione. Le clausole di gara, ove non ambigue, si interpretano secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale e dalla connessione delle parole, senza procedimento ermeneutico integrativo.

Infondata è anche la doglianza sulla pretesa indeterminatezza dei criteri: il disciplinare dettaglia l’oggetto della valutazione e i coefficienti da utilizzare, variabili da uno a zero, con giudizi sintetici predeterminati. Quanto al criterio sulla coerenza complessiva dell’offerta, il Collegio richiama l’indirizzo secondo cui la scelta dei criteri di valutazione è espressione di ampia discrezionalità, sindacabile solo se macroscopicamente illogica o se i criteri non siano trasparenti e intellegibili.

Il quinto e il decimo motivo investono l’operato del RUP, che per ovviare a un problema tecnico della piattaforma Sintel ha chiesto l’invio di un ulteriore file in formato pdf tramite le comunicazioni di procedura. Il Tribunale ritiene che l’integrazione delle modalità di presentazione si sia risolta in un soccorso dei concorrenti, doveroso per assicurare la completezza dell’offerta e la regolarità della procedura. La richiesta del medesimo file in due formati non ha determinato due offerte distinte. Sulla segretezza delle offerte la ricorrente non ha fornito neppure un principio di prova, né la marcatura temporale trova riscontro nella legge di gara.

Quanto alla dedotta presentazione di varianti da parte dell’aggiudicataria, il capitolato richiede per un plesso la sola presenza di un addetto al servizio mensa e non impone il servizio al tavolo; l’utilizzo del montacarichi costituisce mera soluzione migliorativa e la clausola che descrive lo stato dei luoghi non pone un divieto. Il limite di venti facciate per la relazione tecnica, poi, non è violato dall’inserimento di link a planimetrie, che ovvia alla non leggibilità delle immagini, né è provato che il maggior punteggio derivi dai contenuti accessibili tramite i collegamenti.

Infine, la censura sul criterio relativo al personale è infondata: la legge di gara non imponeva un diagramma per ogni plesso e la valutazione della commissione costituisce discrezionalità tecnica, non sindacabile se non per manifesta illogicità. La doglianza sul diverso criterio è invece inammissibile, perché la ricorrente ha descritto i propri piani con il medesimo rinvio contestato all’aggiudicataria, in contrasto con il divieto di venire contra factum proprium. Il ricorso è respinto, con conseguente rigetto dell’istanza risarcitoria e delle spese a carico della soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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