Spese di lite non liquidabili sotto i minimi tariffari (Cons. Stato n. 9906 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La quantificazione delle spese processuali è espressione di potere discrezionale del giudice, ma incontra il limite delle soglie minime dei valori parametrici stabiliti dal D.M. n. 147 del 2022. Il giudice amministrativo non può liquidare importi simbolici, lesivi del decoro professionale, né scendere sotto le percentuali minime di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base. L’obbligo di motivazione sulla statuizione delle spese sorge solo quando il giudice intenda discostarsi dalla regola della soccombenza. La liquidazione inferiore ai minimi tariffari è pertanto censurabile in appello.
Il Fatto
L’appellante aveva proposto ricorso innanzi al TAR per il Lazio per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla ricostruzione integrale di carriera e condannato l’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive.
Il primo giudice aveva accolto il ricorso, condannando l’Amministrazione all’esecuzione del giudicato e liquidando le spese di lite in euro 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. L’appellante ha impugnato la sola statuizione sulle spese, deducendo la violazione dei parametri tariffari minimi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio per cui il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulle spese solo qualora decida di discostarsi dalla regola della soccombenza (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5947/2024). La quantificazione del compenso resta espressione di potere discrezionale, ma è fatto salvo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cassazione civile, Sezione II, n. 34842/2023).
Sul piano dell’applicazione dei valori tabellari, la Corte richiama il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, n. 2703 del 27 dicembre 2017, reso sullo schema di decreto di modifica del D.M. 10 marzo 2014, n. 55. In quella sede si era chiarito che le modifiche ai parametri miravano a superare l’incertezza applicativa derivante dalla possibilità di liquidare il compenso senza alcun riferimento a una soglia numerica minima.
Il decreto intendeva così limitare il perimetro di discrezionalità del giudice, individuando soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base, al di sotto delle quali non è possibile scendere. Alla luce di tali coordinate, la quantificazione operata dal primo giudice risulta non corretta, ponendosi al di sotto dei valori tariffari approvati con il D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200, pur tenendo conto della riduzione prevista dall’art. 4, comma 4 del medesimo decreto.
In accoglimento dell’appello, e in coerenza con i precedenti della Sezione (Cons. Stato, VII, n. 7649/2025 e n. 8371/2025), la sentenza è riformata con determinazione di euro 1500,00 quale equa liquidazione delle spese del primo grado. Le spese del grado di appello, commisurate al solo valore della controversia sulle spese, sono liquidate in euro 300,00, fermo il diritto alla refusione del contributo unificato ove versato.
Nota della Redazione
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