Sei scatti stipendiali nel TFS anche per collocamento a riposo su domanda (TAR Calabria n. 2216 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali del 2,5% ciascuno, previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del D.L. n. 387/1987, spetta ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio anche al personale delle Forze di Polizia collocato a riposo su domanda, purché in possesso dei requisiti dei 55 anni di età anagrafica e dei 35 anni di servizio utile. L’INPS è l’unico soggetto titolare della legittimazione passiva, restando estraneo il Ministero dell’Interno. Il termine del 30 giugno previsto dalla disposizione non è assistito da sanzione di decadenza, perché la sua funzione è solo quella di consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio successivo. L’eccezione di prescrizione quinquennale decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla data del congedo.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, è stato collocato in congedo a domanda dopo aver maturato i requisiti anagrafici e contributivi. L’INPS ha liquidato il trattamento di fine servizio senza includere nella base di calcolo i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987.

Presentata istanza di riliquidazione delle differenze, il ricorrente ha agito nei confronti dell’INPS e del Ministero dell’Interno per l’accertamento del diritto e la condanna al pagamento. L’Istituto ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, l’infondatezza nel merito e la prescrizione; il Ministero si è costituito con memoria formale.

La Motivazione della Corte

Sul piano processuale il Collegio accoglie l’eccezione di legittimazione passiva dell’INPS, richiamando l’orientamento secondo cui l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente ente previdenziale (Cons. Stato, Sez. VI, n. 6465 del 2010; Cons. Stato, Sez. III, n. 1231 del 2019). La partecipazione del Ministero al procedimento amministrativo prodromico resta confinata nel rapporto di diritto pubblico fra i due enti, improntato al principio di leale collaborazione (Cons. Stato, Sez. II, n. 2874 del 2023). Ne consegue l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Interno.

Respinta è anche l’eccezione di prescrizione. Il diritto al TFS soggetta a prescrizione quinquennale decorrente da quando il diritto può essere fatto valere; per il trattamento disciplinato dall’art. 20 del d.P.R. n. 1032/1973 il termine decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla data del congedo. Liquidato il TFS nel 2019, con istanza del gennaio 2021 e ricorso del 2023 il termine non era ancora maturato.

Nel merito il ricorso è fondato. Il comma 2 dell’art. 6-bis conferma espressamente che il beneficio spetta al personale delle Forze di Polizia, civili e militari, collocato a riposo su domanda con 55 anni di età e 35 di servizio utile. Il Collegio richiama le proprie precedenti decisioni in controversie analoghe (TAR Calabria, Sez. I, n. 1202 del 2024; n. 1426 del 2024; n. 906 del 2025) e la giurisprudenza di secondo grado (Cons. Stato, Sez. VI, n. 8344 del 2025), senza ravvisare elementi di diversità. Il possesso dei requisiti è provato documentalmente e non contestato.

Quanto all’eccezione di decadenza per il mancato rispetto del termine del 30 giugno, il Collegio osserva che una conseguenza così incisiva avrebbe richiesto previsione espressa. La lettura combinata del comma 2 e del comma 3 mostra che il termine è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio successivo (Cons. Stato, Sez. II, n. 2985 del 2023); l’eventuale ambiguità della disposizione non consente di farne discendere effetti preclusivi (Cons. Stato, Sez. III, n. 1231 del 2019).

Infine, la disposizione non contrasta con l’art. 81 Cost., perché la copertura finanziaria esiste (art. 1 del D.L. n. 387/1987) e il principio opera come limite per il legislatore, non per il giudice chiamato a interpretare la legge. Il ricorso è accolto con accertamento del diritto, condanna dell’INPS al pagamento delle differenze e compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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