Spese di lite ridotte per serialità del contenzioso e assenza di complessità (Cons. Stato n. 708 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La quantificazione delle spese processuali costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice, che non è tenuto a motivare in modo specifico quando liquida secondo la regola della soccombenza, ma non può attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale. La serialità del contenzioso, pur non essendo prevista tra le ipotesi derogatorie del principio della soccombenza, può essere valorizzata dal giudice ai fini della riduzione del compenso in base ai parametri del D.M. n. 55/2014, in quanto indice di minor impegno difensivo. Il rispetto dei parametri tariffari assicura la proporzione tra prestazione professionale e compenso, secondo il criterio di cui all’art. 2, comma 1, del medesimo decreto. La liquidazione che tenga conto dell’assenza di complessità e della serialità della pretesa non è erronea, purché non si traduca in importo meramente simbolico.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in suo favore, con le modalità del d.P.C.M. 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e ad attribuirgli i corrispondenti importi per gli anni scolastici indicati.
Chiesta l’esecuzione del giudicato davanti al TAR Veneto, il giudice amministrativo accoglieva il ricorso e nominava il Commissario ad acta, liquidando però le spese di lite in € 800,00, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il ricorrente appellava deducendo che l’importo era inferiore ai minimi tariffari e chiedendo la riforma del solo capo sulle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto il principio per cui il giudice amministrativo deve motivare sulla liquidazione delle spese solo quando intenda discostarsi dalla regola della soccombenza (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5947/2024). La quantificazione del compenso resta espressione di discrezionalità, con il limite di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale (Cassazione civile, Sezione II, n. 34842/2023).
Su questa base il Consiglio ritiene corretta la liquidazione del primo giudice. La controversia non presentava profili di complessità, riguardando il mancato pagamento di un credito pecuniario ben definito, ed era connotata da serie di ricorsi analoghi. La Sezione richiama le proprie precedenti decisioni (n. 3897 del 7 maggio 2025 e nn. 4429, 4431 e 4446 del 22 maggio 2025), con le quali, in analoghe vicende, ha ritenuto equa la liquidazione di € 800,00.
Il passaggio centrale riguarda la serialità del contenzioso. Essa non figura tra le eccezionali ipotesi derogatorie del principio della soccombenza, ma può essere valorizzata ai fini della riduzione del compenso secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, quale indice di minor impegno difensivo (Cons. Stato, Sez. VII, n. 5201 del 13 giugno 2025; n. 9291 del 25 novembre 2025; n. 10394 del 30 dicembre 2025). Il rispetto dei parametri garantisce la proporzione tra prestazione e compenso (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3270 del 10 aprile 2024).
Il Collegio distingue poi la fattispecie dalla sentenza n. 169 del 13 gennaio 2025, invocata dall’appellante: quella decisione concerneva un’ipotesi di silenzio-inadempimento sul riconoscimento di un titolo di specializzazione conseguito all’estero, e comunque ribadiva il principio della valorizzazione della non particolare complessità della controversia. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese del grado in ragione della costituzione solo formale dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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