Spese di lite non simboliche nel giudizio di ottemperanza e parametri tariffari (Cons. Stato n. 7649 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo è tenuto a motivare la statuizione sulle spese processuali solo quando intenda discostarsi dalla regola della soccombenza. La quantificazione del compenso costituisce espressione di potere discrezionale, ma incontra il limite di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale. La liquidazione deve pertanto rispettare i valori dei parametri tariffari di cui al D.M. n. 147 del 2022, anche applicando la riduzione per la serialità e la scarsa complessità del contenzioso. La motivazione che valorizzi il carattere seriale e non complesso della causa non è apodittica, ma non legittima una compressione sotto i minimi tariffari.
Il Fatto
L’appellante aveva ottenuto dal Tribunale di Ivrea, con la sentenza n. 322/2023, la condanna del Ministero dell’istruzione e del merito a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Esperito il giudizio di ottemperanza davanti al TAR Piemonte, il primo giudice ha accolto il ricorso e, in caso di perdurante inottemperanza, ha nominato Commissario ad acta il Direttore generale competente.
Il TAR ha liquidato le spese in euro 500, valorizzando il carattere seriale e la non elevata complessità della controversia. L’appellante ha impugnato esclusivamente tale statuizione, lamentando che l’importo fosse inferiore ai parametri tariffari minimi e chiedendo la liquidazione di euro 1.189 oltre accessori, con distrazione ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto il principio secondo cui il giudice amministrativo deve motivare la decisione sulle spese solo se si discosta dalla regola della soccombenza, come affermato da Cons. Stato, Sez. V, n. 5947/2024. La quantificazione del compenso resta espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, ma è fatto salvo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale, secondo il richiamo a Cass. civ., Sez. II, n. 34842/2023.
Su queste coordinate il Consiglio ritiene non corretta la quantificazione operata dal primo giudice, perché collocata al di sotto dei valori tariffari approvati con il D.M. n. 147 del 2022, pur tenendo conto della riduzione prevista dall’art. 4, comma 4, del medesimo decreto. Il Collegio condivide le recenti decisioni della Sezione su casi analoghi, fra cui Cons. Stato, Sez. VII, n. 6513/2025.
Il Consiglio precisa però un passaggio ulteriore: contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, la motivazione del TAR non è apodittica. Il contenzioso è oggettivamente privo di profili di complessità ed è seriale, stanti i numerosi e analoghi precedenti. La serialità giustifica dunque la riduzione, ma non la discesa sotto i minimi tariffari.
In accoglimento parziale dell’appello, la sentenza è riformata e le spese del primo grado sono determinate in euro 800, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Quanto al grado di appello, l’esito complessivo e il non integrale accoglimento della pretesa conducono alla compensazione delle spese, fermo il diritto alla refusione del contributo unificato a carico del Ministero appellato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.