Spese di lite e soccombenza virtuale nel giudizio di ottemperanza tributario (Cass. civ. Sez. V n. 11088 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, quando il giudice dell’ottemperanza dichiara la cessazione della materia del contendere per il pagamento sopravvenuto delle somme dovute, egli deve comunque pronunciarsi sulle spese giudiziali applicando il principio della soccombenza virtuale, verificando quale parte sarebbe risultata soccombente ove la domanda fosse stata decisa. La decisione sulle spese è sindacabile in cassazione solo se fondata su motivi formalmente illogici o giuridicamente erronei. È pertanto illegittima la statuizione che, disponendo il solo rimborso del contributo unificato, operi implicitamente la compensazione del residuo imputando il ritardo alla durata fisiologica del procedimento deliberativo dell’ente impositore, poiché i tempi dell’atto deliberativo interno restano irrilevanti per il beneficiario.

Il Fatto

Il ricorrente, difensore antistatario di altra parte, agisce per l’ottemperanza alla sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva condannato il Comune al rimborso delle spese giudiziali, con distrazione a suo favore. Nel corso del giudizio l’ente impositore ha pagato la somma dovuta.

Il giudice dell’ottemperanza ha allora dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha posto a carico del Comune il solo pagamento del contributo unificato, con implicita compensazione del residuo. Avverso tale capo il ricorrente propone ricorso per cassazione, denunciando la violazione del principio di soccombenza e il vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla disciplina introdotta dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, applicabile dal 10 giugno 2016. Le sentenze che condannano l’amministrazione finanziaria o l’ente impositore al pagamento delle spese in favore del contribuente, ai sensi degli artt. 15 e 69, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, costituiscono immediatamente titolo esecutivo per quel capo.

Il pagamento deve avvenire entro novanta giorni dalla notifica della sentenza, secondo le modalità dell’art. 38 del d.lgs. n. 546/1992. In caso di mancata esecuzione, il contribuente può promuovere l’ottemperanza senza costituzione in mora e senza attendere il passaggio in giudicato, derogando alla regola dell’art. 70 del d.lgs. n. 546/1992. La disciplina diverge da quella della condanna in favore dell’amministrazione, che può riscuotere solo dopo il giudicato.

Da qui il passaggio decisivo. Dichiarando la cessazione della materia del contendere, il giudice del merito deve comunque deliberare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo la soccombenza virtuale, accertando se la domanda sarebbe stata accolta o rigettata. Il sindacato di legittimità è ammesso solo quando il giudice violi il principio della soccombenza, ponendo le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.

Nel caso concreto, disponendo il rimborso del solo contributo unificato, il giudice dell’ottemperanza ha implicitamente compensato il residuo sulla base di una valutazione fragile e apodittica della soccombenza virtuale. Il ritardo è stato imputato alla durata fisiologica del procedimento deliberativo dell’ente, ma tali ragioni restano irrilevanti per il beneficiario. Il ricorso è quindi accolto, con cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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