Ricorso per saltum contro sentenza ex art. 554-ter cod. proc. pen. (Cass. pen. Sez. VI n. 36513 del 16.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di non luogo a procedere emessa all’udienza predibattimentale ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc. pen. è impugnabile con il solo appello. Il ricorso immediato per cassazione proposto avverso tale decisione è inammissibile e va qualificato come appello, con trasmissione degli atti alla corte di appello competente. Il ricorso per saltum non è consentito perché la sentenza ha natura processuale e ripropone lo schema della sentenza emessa all’udienza preliminare, rispetto alla quale l’art. 428 cod. proc. pen., dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103/2017, prevede l’appello come unico mezzo di impugnazione. La preclusione risponde a esigenze di economia processuale, evitando un controllo di legittimità preventivo che non assicura alcun vantaggio di speditezza. Il ricorso immediato non è in ogni caso ammesso per i motivi di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale in composizione monocratica ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputata per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità e oltraggio. Per i primi due reati ha ritenuto la particolare tenuità del fatto, valorizzando il contesto temporale e il condizionamento psicologico legato all’emergenza pandemica. Per l’oltraggio ha escluso il presupposto della presenza di più persone diverse dagli agenti operanti.
Avverso la sentenza, limitatamente ai capi 1) e 3), ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze. Il ricorrente ha dedotto l’erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione, per avere il giudice sottovalutato le concrete modalità della condotta e omesso di confrontarsi con gli elementi fattuali rilevanti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva preliminarmente l’erroneità del mezzo di impugnazione e la necessità di convertire il ricorso in appello, unico rimedio consentito nel caso di specie. Sul punto esiste un contrasto giurisprudenziale circa la proponibilità del ricorso per saltum contro la sentenza di non luogo a procedere ex art. 554-ter cod. proc. pen.
L’orientamento maggioritario nega l’ammissibilità del ricorso immediato, qualificandolo come appello: si richiamano Sez. II n. 28063 del 30.05.2024, Sez. V n. 6068 dell’11.12.2025, Sez. IV n. 21600 del 17.04.2026 e Sez. III n. 26437 del 02.07.2026. L’orientamento minoritario lo ritiene invece ammissibile, sul presupposto che l’art. 569 cod. proc. pen. parli genericamente di sentenza di primo grado senza limitarsi a quelle dibattimentali (Sez. III n. 22003 del 12.02.2026).
Il Collegio dà continuità all’orientamento maggioritario. La sentenza predibattimentale ha natura processuale e ripropone lo schema della decisione emessa all’udienza preliminare: rispetto a quest’ultima l’art. 428 cod. proc. pen., nella versione introdotta dalla legge n. 103/2017, ha ripristinato l’appello come unico mezzo di impugnazione, senza più richiamare il ricorso immediato previsto dal comma 4 nella versione originaria. La previsione espressa non è stata rinnovata per superfluità, ma per precluderne l’applicazione a sentenze che per il loro contenuto processuale si differenziano da quelle che definiscono il giudizio.
La ratio della preclusione è sistematica. Il ricorso per saltum, in caso di accoglimento, comporterebbe comunque la restituzione degli atti alla corte di appello per le determinazioni funzionali al rinvio a giudizio: si introdurrebbe un passaggio privo di valenza acceleratoria e suscettibile di rallentare l’iter. È più funzionale alla speditezza che sia direttamente la corte di appello a valutare il vizio, potendosi sostituire al giudice dell’udienza preliminare nell’emettere il decreto di citazione a giudizio, provvedimento non impugnabile. Il controllo di legittimità resta riservato alle sentenze di non luogo a procedere emesse in grado di appello.
Il Collegio aggiunge che, anche aderendo all’orientamento minoritario, il ricorso non sarebbe stato proponibile: il pubblico ministero ha impugnato anche per il motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per il quale il ricorso immediato non è mai consentito e, se proposto, si converte in appello ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorso va dunque convertito, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 428 c.p.p. – Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere
- Art. 554-ter c.p.p. – Provvedimenti del giudice
- Art. 569 c.p.p. – Ricorso immediato per cassazione
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso