Spese processuali come obbligazione civile non si estinguono con la pena (Cass. pen. Sez. VII n. 36624 del 11.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La condanna al pagamento delle spese processuali ha ad oggetto un’obbligazione civile e non una pena accessoria. Ne consegue che l’estinzione della pena e di ogni effetto penale, dichiarata per l’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, non estingue l’onere di pagamento delle spese processuali. Le questioni relative alla sussistenza, validità, operatività e attualità del titolo esecutivo appartengono alla competenza del giudice penale dell’esecuzione, che provvede nelle forme dell’art. 666 cod. proc. pen., anche dopo l’abrogazione dell’art. 695 cod. proc. pen. ad opera del testo unico sulle spese di giustizia. La sentenza n. 98/1998 della Corte costituzionale ha rilevato la natura personalissima di tale obbligo, partecipe della finalità rieducativa, senza attribuirgli natura di pena accessoria.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto istanza al giudice dell’esecuzione chiedendo di dichiarare estinto il debito relativo alle spese processuali a lui addebitate con una condanna divenuta irrevocabile. L’istanza si fondava sull’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, che aveva comportato la declaratoria di estinzione della pena e di ogni effetto penale.
La Corte di appello di Genova, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta affermando che le spese processuali costituiscono un’obbligazione civile e non una pena accessoria. Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il difetto di competenza del giudice penale e la violazione di legge in relazione all’art. 47, comma 12, Ord. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta due questioni distinte. La prima riguarda la competenza: il ricorrente sosteneva che, essendo in contestazione la sussistenza di un titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., la materia spettasse al giudice civile. La Corte osserva che, secondo la prospettazione dello stesso ricorrente, viene in rilievo un elemento di una sentenza penale ancora in esecuzione quanto all’adempimento dell’obbligazione che da essa nasce direttamente.
Il principio è già affermato dalla giurisprudenza di legittimità: le questioni afferenti la validità dell’invito al pagamento delle spese di giustizia non appartengono alla Commissione tributaria ma spettano alla giurisdizione del giudice dell’esecuzione, che si pronuncia nelle forme dell’art. 666 cod. proc. pen. ogni qualvolta si discuta della sussistenza, validità, operatività e attualità del titolo esecutivo, anche dopo l’abrogazione dell’art. 695 cod. proc. pen. In tali ipotesi la competenza penale in executivis deriva direttamente dall’art. 670 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 12472 del 16/01/2007; Sez. 3, n. 38633 del 09/07/2004).
La Corte chiarisce poi il rapporto con la pronuncia delle Sezioni Unite n. 491 del 29/09/2011, che aveva attribuito la competenza al giudice civile quando sia in discussione la quantificazione delle spese processuali. Tale decisione non è in contrasto con il principio affermato, perché riguarda un profilo diverso dalla sussistenza dell’onere del pagamento (così anche Sez. 1, n. 50974 del 29/10/2019).
La seconda questione concerne il diniego di estinzione dell’obbligazione. La Corte ritiene il motivo manifestamente infondato, richiamando l’orientamento secondo cui la condanna al pagamento delle spese processuali ha ad oggetto un’obbligazione civile e non una pena accessoria, con la conseguenza che non può esserne sospesa l’esecuzione in caso di concessione della sospensione condizionale della pena (Sez. 5, n. 28081 del 22/03/2013; Sez. 5, n. 12214 del 17/02/2022).
La Corte precisa che la sentenza n. 98/1998 della Corte costituzionale non ha attribuito all’obbligo di pagamento delle spese processuali la natura di pena accessoria, ma ne ha soltanto rilevato la natura personalissima, in quanto partecipe della finalità rieducativa e non trasmissibile agli eredi. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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