Ricorso inammissibile se riproduce motivi già respinti in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 36625 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato. Il ricorrente non può limitarsi a lamentare in maniera generica una presunta carenza o illogicità della motivazione. La valutazione del giudice di merito, quando non sia illogica né contraddittoria, resiste alla censura di legittimità. Il diniego delle attenuanti generiche e l’esclusione della particolare tenuità del fatto, se ancorati a criteri di legge e a elementi concreti, non sono sindacabili nel merito.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato dalla Corte di appello di Palermo, con sentenza del 05 febbraio 2025, alla pena di mesi sei di arresto per il reato di cui all’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 14/2017, come modificato dall’art. 21-ter, comma 1 lett. b), legge n. 132/2018. La Corte territoriale, parzialmente riformando la decisione di primo grado del Tribunale di Palermo del 28 novembre 2023, ha confermato la responsabilità dell’imputato.

Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione. In particolare, il ricorrente ha contestato l’omessa esclusione della particolare tenuità del fatto e il diniego delle attenuanti generiche, che assume fondato esclusivamente sui precedenti penali.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che entrambi i motivi sono generici e privi di specificità. Il ricorrente si è limitato a riproporre una questione già ampiamente esaminata dalla Corte di appello, la cui motivazione non risulta illogica né contraddittoria.

Quanto alla particolare tenuità del fatto, la Corte territoriale ha individuato la non tenuità nella pluralità di violazioni del divieto e nella personalità del ricorrente, gravato da numerosi precedenti penali. La valutazione si fonda dunque su elementi concreti e verificabili, che escludono il requisito della occasionalità della condotta.

In tema di attenuanti generiche, il giudice di merito ha ritenuto la mancanza di elementi favorevoli, applicando i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e valorizzando in particolare la spiccata capacità a delinquere del ricorrente, dimostrata dalle molte condanne già riportate per reati contro il patrimonio e contro la persona.

La Corte di cassazione ha richiamato il proprio consolidato orientamento, espresso in particolare da Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970. Secondo tale principio, il ricorso che reitera i motivi già respinti in appello senza confrontarsi con le argomentazioni della decisione impugnata è inammissibile.

Da ciò la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000 e in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha altresì disposto il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro 3.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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