La liquidazione delle spese non può scendere sotto le soglie tabellari minime (Cons. Stato n. 9451 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulle spese processuali solo quando intenda discostarsi dalla regola della soccombenza. La quantificazione del compenso è espressione di potere discrezionale, ma incontra il limite del divieto di attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale. Il giudice non può liquidare un importo inferiore alle soglie minime tabellari previste dal D.M. n. 147 del 2022, neppure invocando la serialità del contenzioso o l’assenza di complessità. La motivazione che richiama il carattere seriale della controversia non è apodittica, ma resta insufficiente a giustificare una liquidazione sotto i valori parametrici minimi.
Il Fatto
Le odierne appellanti avevano ottenuto dal Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, con sentenza n. 209/2024, la condanna del Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, di importi quali contributi per la formazione del docente.
Non ottenuta l’esecuzione, le interessate hanno proposto ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Liguria, che lo ha accolto, nominando il Commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza. Il primo giudice ha tuttavia liquidato le spese di lite in complessivi 500,00 euro, richiamando la marcata serialità della controversia. Contro tale sola statuizione le ricorrenti hanno proposto appello, deducendo la violazione dei parametri tariffari minimi e il difetto assoluto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto il principio per il quale il giudice amministrativo deve motivare la decisione sulla liquidazione delle spese processuali solo qualora decida di discostarsi dalla regola della soccombenza, richiamando Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5947/2024. Resta fermo, peraltro, che la discrezionalità nella quantificazione non consente di attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale, secondo Cassazione civile, Sezione II, n. 34842/2023.
Sul piano parametrico la decisione valorizza il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, n. 2703 del 27 dicembre 2017, reso sullo schema di modifiche al D.M. 10 marzo 2014, n. 55. Il parere chiarisce che le modifiche miravano a superare l’incertezza derivante dalla possibilità di liquidare il compenso senza alcun riferimento numerico minimo, e a limitare il perimetro di discrezionalità del giudice individuando soglie minime percentuali di riduzione dei valori parametrici.
Su queste basi il Collegio ritiene non corretta la quantificazione operata dal primo giudice, perché collocata al di sotto dei valori tariffari approvati con il D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione da 1.101 a 5.200 euro, anche tenendo conto della riduzione prevista dall’art. 4, comma 4 del medesimo decreto. Al tempo stesso, e in senso contrario a quanto sostenuto dalle appellanti, la motivazione del TAR non è qualificabile come apodittica: il contenzioso è oggettivamente privo di profili di complessità ed è seriale.
L’appello è pertanto accolto nei termini indicati, in coerenza con i recenti precedenti della Sezione (Cons. Stato, VII, n. 7649/2025 e n. 8371/2025): la sentenza è riformata e le spese del primo grado sono determinate in 800,00 euro, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Le spese del grado di appello sono invece compensate integralmente, con salvezza del diritto alla refusione del contributo unificato a carico del Ministero appellato.
Nota della Redazione
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