Pensione privilegiata, domanda all’INPS e rigetto per mancata diffida (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 119 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda giurisdizionale volta al riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria è inammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b, c.g.c., se non è stata preceduta dalla formale diffida ad adempiere, allorché l’amministrazione previdenziale non abbia ancora adottato un provvedimento espresso sulla domanda amministrativa. Il provvedimento di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, adottato dall’Amministrazione militare, non vale a superare l’eccezione, poiché la dipendenza da causa di servizio costituisce solo uno dei presupposti del trattamento pensionistico di privilegio e il giudizio verte sulla pensione, non già su quel presupposto. Sussiste, tuttavia, la giurisdizione del giudice contabile in favore del personale militare ancora in servizio, che chieda l’accertamento dei presupposti per la futura pensione privilegiata, anche se la domanda amministrativa non sia stata proposta a tal fine.
Il Fatto
Il ricorrente, sottocapo di prima classe della Marina Militare ancora in servizio, impugnava il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di pensione privilegiata ordinaria presentata all’INPS, nonché il decreto del Ministero della Difesa e il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio che avevano negato la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “pregresso stato ansioso reattivo, di lieve entità, in completa remissione”. Il ricorrente deduceva di essere stato esposto, per un lungo periodo, a costrittività organizzative, demansionamenti e condizioni di isolamento lavorativo, chiedendo l’accertamento della dipendenza da causa di servizio quale presupposto per il futuro trattamento pensionistico di privilegio. Il Ministero della Difesa eccepiva il difetto di giurisdizione e, nel merito, l’infondatezza del ricorso. L’INPS eccepiva, in via preliminare, l’inammissibilità della domanda per omessa diffida ad adempiere.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 1306 del 2017, secondo cui non può negarsi al personale ancora in servizio la tutela giurisdizionale volta all’accertamento del presupposto necessario per far valere in futuro il diritto a pensione privilegiata. L’interesse attuale del ricorrente, ha precisato il Giudice, sussiste indipendentemente dalla circostanza che la domanda amministrativa fosse stata proposta esclusivamente per l’equo indennizzo, come nel caso di specie, essendo l’accertamento amministrativo unico dopo le modifiche del D.P.R. n. 461/2001.
Quanto all’eccezione di inammissibilità sollevata dall’INPS, la Corte l’ha accolta. Ha osservato che l’art. 153, comma 1, lett. b, c.g.c. impone la previa diffida ad adempiere in mancanza di un provvedimento espresso dell’amministrazione. Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a presentare domanda di pensione privilegiata e a richiedere informazioni sulla pratica, senza mai notificare una formale diffida, nemmeno dopo la declaratoria di inammissibilità di un identico ricorso, disposta con la sentenza n. 2/2026.
La Corte ha infine escluso che i provvedimenti di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio potessero superare l’eccezione, poiché il giudizio verteva sulla pensione privilegiata, di cui la dipendenza costituisce solo uno dei presupposti. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione integrale delle spese.
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Nota della Redazione
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