Spesometro e costi non allegati: insindacabile il giudizio di merito (Cass. pen. Sez. VII n. 34081 del 22.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le censure che investono la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto sono inammissibili in sede di legittimità, quando le determinazioni del giudice di merito siano sorrette da motivazione congrua ed esauriente. Il giudice penale può legittimamente utilizzare, ai fini della determinazione dell’imponibile, gli accertamenti induttivi degli Uffici finanziari e i dati del c.d. spesometro, purché inseriti in una corretta motivazione: tali strumenti non costituiscono fonti di certezza legale, ma elementi indiziari corrispondenti a criteri logici. I costi sono riconoscibili solo in presenza di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o il ragionevole dubbio della loro esistenza. Il dolo specifico di evasione può desumersi dalla consapevolezza dell’ammontare dell’evasione, superiore alla soglia di punibilità.

Il Fatto

Il ricorrente, quale amministratore unico di una società dichiarata fallita esercente attività di amministrazione di condomini, era stato condannato in primo grado per il reato di cui all’art. 5, d.lgs. 74/2000, per aver omesso di presentare la dichiarazione e di dichiarare i redditi prodotti nel 2014, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto. La Corte d’appello di Catania aveva confermato la condanna.

Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all’affermazione della responsabilità, fondata su dati ricavati dal c.d. spesometro senza considerare i costi sostenuti; insussistenza dell’elemento soggettivo; illegittimo ricorso a presunzioni tributarie. Il difensore ha depositato memoria illustrativa.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato che le doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto adeguatamente motivata la responsabilità, evidenziando che gli accertamenti della Guardia di finanza e dell’agenzia delle entrate erano stati esaminati e riscontrati in sede dibattimentale dalle dichiarazioni dei testi. A fronte di ciò, la difesa non ha allegato alcun elemento di prova contraria, limitandosi a contestare genericamente l’utilizzo di tali elementi anche rispetto ai costi sostenuti.

Il giudice a quo ha evidenziato che il costo del personale, supportato dalla documentazione acquisita, è stato comunque preso in considerazione nel calcolo dell’imponibile, come risulta dalla motivazione della sentenza di primo grado, ove si dà conto della detrazione dei costi per il personale e si afferma l’insussistenza di elementi che facciano ritenere l’esistenza di costi ulteriori. In tal senso la Corte richiama Sez. III n. 17214 del 14.03.2023, secondo cui i costi possono essere riconosciuti solo in presenza di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza.

Quanto all’utilizzo del c.d. spesometro, la Corte ha affermato che il giudice penale può legittimamente avvalersi dell’accertamento induttivo effettuato dagli Uffici finanziari per la determinazione dell’imponibile, richiamando Sez. III n. 24811 del 2011 e Sez. III n. 40992 del 2013. I criteri dell’accertamento sintetico, pur non essendo fonti di certezza legale, costituiscono elementi indiziari corrispondenti a criteri logici, utilizzabili per una corretta motivazione: sul punto è richiamata Sez. III n. 7491 del 1991.

Sotto il profilo soggettivo, il giudice a quo ha evidenziato l’ammontare complessivo dell’evasione, superiore alla soglia di punibilità vigente, di cui il ricorrente era consapevole, ritenendo così sussistente il dolo specifico di evasione. Dichiarato inammissibile il ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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