Spettacolo viaggiante su area privata e inserimento nell’elenco comunale (TAR Lazio n. 145 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 9 della legge 18 marzo 1968 n. 337, nel riferirsi alle “aree comunali” disponibili per le installazioni dello spettacolo viaggiante, va interpretato come riferito a tutte le aree rientranti nel territorio del Comune, comprese quelle di proprietà privata. Ne consegue che il Comune, nel compilare e aggiornare l’elenco delle aree disponibili, può individuare aree idonee senza distinguere tra proprietà pubblica e privata. Il privato che intenda impiegare un’area non inclusa nell’elenco deve chiedere l’inserimento, e il Comune ha l’obbligo di valutarla in sede di revisione periodica, verificandone l’idoneità sotto il profilo della destinazione urbanistica e dell’impatto sul contesto. È pertanto errata la tesi secondo cui l’omesso riferimento alle aree private escluderebbe ogni limitazione al loro utilizzo. Il preavviso di rigetto non è dovuto quando il provvedimento è adottato in forma semplificata per la manifesta irricevibilità della domanda.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato al SUAP del Comune di Terracina, tramite il portale “Impresainungiorno”, una richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività di spettacolo viaggiante con giostre su un’area privata, per il periodo compreso tra il 1° giugno e il 25 settembre 2023. Il Dirigente del Servizio SUAP ha comunicato l’irricevibilità e l’archiviazione della domanda, rilevando che l’Amministrazione non aveva adottato alcun atto di indirizzo che consentisse l’utilizzo delle aree private per tali attività.
La ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, deducendo violazione dell’art. 9 della legge n. 337/1968, dell’art. 1 della legge n. 27/2012 in materia di liberalizzazioni e degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990, oltre a eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto la censura relativa all’omessa comunicazione del preavviso di rigetto. Il provvedimento è stato adottato in forma semplificata ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990, in ragione della manifesta irricevibilità della domanda, e contiene una motivazione sintetica. L’istituto partecipativo va interpretato non in senso formalistico, ma avendo riguardo al pregiudizio effettivo causato al privato: il mancato preavviso non determina l’automatica illegittimità dell’atto quando il contenuto non avrebbe potuto essere diverso (richiamata TAR Napoli, Sez. V, n. 2957 del 2023).
Il nucleo della decisione riguarda l’interpretazione dell’art. 9 della legge n. 337/1968. Entrambe le parti leggevano la locuzione “aree comunali” come riferita alle sole aree di proprietà del Comune. Il Collegio ritiene invece che essa comprenda indistintamente tutte le aree del territorio comunale, anche private, purché compatibili con la destinazione di piano e idonee a ospitare le installazioni.
Da ciò discende il superamento della tesi ricostruttiva della ricorrente: l’omesso riferimento alle aree private non esprime la volontà di non imporre limitazioni, ma richiede l’inserimento nell’elenco. Il privato interessato deve chiedere l’inclusione dell’area; il Comune ha l’obbligo di valutarla in sede di revisione periodica, verificando destinazione urbanistica e impatto sul contesto, ad esempio sotto il profilo della sicurezza del traffico. La previsione dell’aggiornamento annuale trova giustificazione proprio nella sua attitudine a includere aree private su sollecitazione degli interessati.
Nel merito, l’area proposta contrasta con la destinazione urbanistica a “verde pubblico, parte verde di rispetto, parte strada”, attestata dalle certificazioni richiamate. La realizzazione, anche temporanea, del parco divertimenti è incompatibile con tale destinazione conservativa. Il Collegio valorizza inoltre il dato dimensionale: la domanda è pervenuta insieme ad altre quattro per il medesimo lotto, per una superficie complessiva di mq 3.126,80, configurabile come vero e proprio parco giochi.
Non contraddice la valutazione di inidoneità la circostanza che in passato il Comune abbia autorizzato l’ubicazione per una stagione: la deliberazione giuntale n. 109/2020 rispondeva alla momentanea indisponibilità di altra area ed era riferita a un progetto di dimensioni ridotte. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.