Spettacolo viaggiante su area privata: serve l’inserimento nell’elenco comunale (TAR Lazio n. 146 del 21.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 9 della legge n. 337/1968 va interpretato nel senso che la locuzione “aree comunali” comprende tutte le aree rientranti nel territorio del Comune, comprese quelle di proprietà privata. Ai fini dello svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante non rileva dunque l’appartenenza pubblica o privata dell’area, ma il suo inserimento nell’elenco delle aree disponibili, che il Comune è tenuto ad aggiornare almeno una volta all’anno. Il privato che intenda impiegare un’area non inclusa nell’elenco deve chiedere l’inserimento, e il Comune ha l’obbligo di valutarla in sede di revisione periodica, verificandone l’idoneità sotto il profilo della destinazione urbanistica e dell’impatto dell’attività sul contesto. È pertanto infondata la tesi secondo cui l’omesso riferimento alle aree private manifesterebbe la volontà di non imporre alcuna limitazione al loro utilizzo.

Il Fatto

Una società cooperativa presentava al SUAP del Comune di Terracina, il 29 marzo 2023, una comunicazione di inizio attività per la collocazione di giostre su un’area privata, per il periodo compreso tra il 1° giugno e il 25 settembre 2023. Il Dirigente del servizio comunicava l’irricevibilità e l’archiviazione della domanda, motivando che l’Amministrazione non aveva adottato alcun atto di indirizzo che consentisse l’utilizzo delle aree private per tali attività.

La società impugnava il provvedimento, insieme ad alcune delibere di Giunta richiamate, deducendo violazione della legge n. 337/1968, dell’art. 1 della legge n. 27/2012 e degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento e omesso preavviso di diniego. Il Tribunale respingeva la domanda cautelare con ordinanza n. 116 del 28 giugno 2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la censura relativa all’omesso preavviso di rigetto. Il provvedimento era stato adottato in forma semplificata ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990, in ragione della manifesta irricevibilità della domanda. In ogni caso, l’istituto dell’art. 10-bis va letto non in senso formalistico, ma avendo riguardo al pregiudizio effettivo e oggettivo causato al privato, richiamando sul punto TAR Napoli, sez. V, n. 2957 del 2023: il vizio formale non determina l’illegittimità del provvedimento quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

Il nucleo della decisione riguarda l’interpretazione dell’art. 9 della legge n. 337/1968. Entrambe le parti leggevano la locuzione “aree comunali” come riferita alle sole aree di proprietà pubblica. Il Collegio ritiene invece che essa indichi indistintamente tutte le aree del territorio comunale, comprese quelle private. Il Comune può quindi individuare aree compatibili con la destinazione di piano e idonee a ospitare le installazioni, senza distinguere in base alla proprietà.

Ne deriva il rigetto della tesi ricorrente: scopo della norma non è obbligare i Comuni a individuare aree pubbliche, né l’omesso richiamo alle aree private vale a escludere ogni limitazione. Il criterio decisivo è l’inserimento nell’elenco. Il privato interessato deve chiedere l’inclusione dell’area; il Comune ha l’obbligo di valutarla in sede di revisione periodica, verificandone l’idoneità urbanistica e l’impatto sul contesto, anche sotto il profilo della sicurezza del traffico. Il periodico aggiornamento dell’elenco trova giustificazione proprio nella sua attitudine a includere aree private su sollecitazione degli interessati.

Nel merito, l’area in questione risulta destinata a “verde pubblico, parte verde di rispetto, parte strada” secondo le certificazioni richiamate. La realizzazione anche temporanea del parco divertimenti è incompatibile con tale destinazione conservativa, tanto più che alla domanda se ne affiancavano altre quattro, per un’occupazione complessiva di mq. 3.126,80, configurante un vero parco giochi. La delibera n. 109/2020, che aveva consentito l’uso dell’area per una stagione, non contraddice la valutazione: rispondeva alla temporanea indisponibilità di altra area e riguardava un progetto di dimensioni molto ridotte.

Il ricorso è pertanto respinto come infondato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *