Silenzio della p.a. sull’autotutela edilizia superato con commissario ad acta (TAR Sicilia n. 4296 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di annullamento in autotutela di un titolo edilizio, una volta avviato d’ufficio con la comunicazione di avvio, deve essere concluso nel termine stabilito dalla disciplina dei termini procedimentali. Spirato inutilmente tale termine, si configura il silenzio-inadempimento dell’amministrazione, accertabile dal giudice amministrativo. Il TAR ordina all’ente di provvedere entro un termine perentorio e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta con facoltà di delega a dirigente o funzionario dell’ufficio competente. La legittimazione del soggetto che ha interesse alla conclusione del procedimento sussiste anche quando la comunicazione di avvio gli sia stata inviata solo per conoscenza, ove egli sia il destinatario degli effetti del provvedimento conclusivo.

Il Fatto

Il Comune aveva rilasciato a un terzo un permesso di costruire in sanatoria. Su ricorso di un confinante, il TAR aveva annullato una precedente autorizzazione edilizia rilasciata al medesimo soggetto. A seguito di quella pronuncia, il Comune ha comunicato al ricorrente, per conoscenza, l’avvio d’ufficio del procedimento per l’annullamento in autotutela dello stesso permesso in sanatoria, con nota protocollata nel settembre 2023.

Trascorso il termine per concludere, il ricorrente ha proposto ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio, chiedendo la fissazione di un termine per provvedere non superiore a trenta giorni e la nomina di un commissario in via sostitutiva. Il Comune e il controinteressato non si sono costituiti. Con ordinanza il TAR ha disposto la regolarizzazione della notificazione, eseguita poi via PEC.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio affronta la legittimazione attiva del ricorrente. La comunicazione di avvio era stata inviata solo per conoscenza al suo difensore, ma richiamava espressamente la sentenza con cui il TAR aveva annullato, su suo ricorso, l’autorizzazione edilizia del controinteressato. Da qui l’interesse concreto alla conclusione del procedimento: il ricorrente è il soggetto destinato a subire gli effetti del provvedimento finale.

Nel merito il ricorso è fondato. Il TAR muove da un duplice presupposto. Da un lato, non vi è dubbio che il procedimento debba essere concluso: esso è stato iniziato con la comunicazione di avvio protocollata nel settembre 2023. Dall’altro, è spirato il termine per concluderlo, considerato il tempo trascorso dall’avvio, alla luce della disciplina dei termini procedimentali dettata dalla legge regionale n. 7/2019.

Accertata l’inerzia, il Collegio ordina al Comune di concludere il procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione di parte se antecedente, della sentenza. Il termine decorre dalla comunicazione del provvedimento giurisdizionale e non dalla sua pubblicazione, con l’effetto di anticipare l’onere di attivazione dell’amministrazione.

Per l’ipotesi di superamento del termine, viene nominato commissario ad acta il responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario in possesso delle competenze professionali necessarie. Il commissario deve emettere il provvedimento conclusivo entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’ente, con spese a proprio carico gravanti sul Comune.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza nei confronti del Comune, liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese verso il controinteressato non costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *